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BASILICATA - LR n. 2 del 9 gennaio 1995 ("Norme protezione fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio")

Basilicata(Testo aggiornato e coordinato con la LR n. 20 del 6 agosto 2008 e con la LR n. 14 del 7 maggio 2003. Tratto dal sito ufficiale della regione).

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
 Finalità
1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle convenzioni internazionali, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, l'esercizio dell'attività venatoria, la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.
2. Le disposizioni della presente legge attuano, altresì, i principi concernenti la conservazione degli uccelli selvatici di cui al IV comma dell'art. 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate mediante appositi piani, che devono essere compatibili con altre iniziative inerenti la gestione del territorio e la salvaguardia ambientale.

Art. 2
 Funzioni amministrative
1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica-venatoria e svolge compiti di indirizzo, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla Legge n. 157/92 e dalla presente Legge regionale.
3. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), nonché del supporto scientifico della Università di Basilicata e di altri istituti scientifici specializzati nella ricerca.

Art. 3 
Indirizzi programmatici
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. La Regione e le Province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria.
3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto degli orientamenti alla programmazione di cui all'art. 10 della Legge n. 157/1992, emana gli indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria.
4. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali in modo da garantirne la omogeneità. Gli indirizzi concernono inoltre:
a) l'istituzione delle oasi di protezione, nonché la individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna sulla base delle indicazioni dell'INFS;
b) la istituzione di zone di ripopolamento e cattura, con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;
c) la istituzione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
d) la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico-venatorie e aziende agri- turistico-venatorie, con riferimento alle modalità di costituzione e gestione, nonché i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;
e) i criteri per la individuazione delle zone per l'addestramento e allenamento dei cani, nonché i criteri relativi alla loro gestione e le tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;
f) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all'art. 10, comma 7 della Legge 157/1992, nonché i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia.
5. Le zone di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), fanno parte del territorio specificamente destinato alla protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10, comma 3 e 4 della Legge n. 157/1992, la cui estensione è fissata nella quota del 30% della superficie agro-silvo- pastorale di ciascuna provincia. In detta percentuale sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre disposizioni, sia vietata l'attività venatoria.

Art. 4
 Piano faunistico-venatorio regionale
1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 10 della Legge n. 157/1992, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui al precedente art. 3.
2. A tal fine, la Giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico-venatori provinciali ai criteri dettati negli indirizzi, invita la Provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di 30 gg., scaduto il quale provvede direttamente all'adeguamento.
3. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e dura 5 anni. Prima della scadenza del 3 anno, le Province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico-venatori, utili a migliorare i contenuti del piano regionale.
4. La Regione, nel piano di cui al presente articolo
a) assicura la destinazione di una quota del 30% del territorio agro- silvo-pastorale di ciascuna provincia a protezione della fauna selvatica;
b) garantisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia destinato ad aziende faunistico-venatorie, ad aziende agri- turistiche-venatorie ed a centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente la percentuale del 15%;
c) organizza, sentite le Province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.);
d) garantisce l'omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento, nonché per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli e associati;
e) individua la destinazione delle aree su cui non sia stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento e cattura ai sensi della presente legge.
5. Qualora si presenti la necessità di individuare ambiti territoriali interessanti due o più Province contigue, anche appartenenti a Regioni confinanti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 157/1992, il Consiglio Regionale vi provvede previa intesa con gli Enti interessati.

Art. 5
 (Piani faunistico-venatori provinciali)
1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale ed in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, le Province, sentiti i Comuni e le Comunità Montane ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 47, predispongono i propri piani faunistico-venatori e li trasmettono alla Regione per il dovuto coordinamento.
2. I piani provinciali in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, sono articolati per comprensori omogenei e prevedono :
a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e le zone di protezione lungo le rotte migratorie dell'avifauna;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
d) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;
e) la individuazione e la localizzazione delle aree protette in cui sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica.
3. I piani provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nel territorio di competenza, nonché la identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
4. Le Province trasmettono alla Regione i rispettivi Piani entro 60 giorni dalla emanazione degli indirizzi regionali. Qualora non vi adempiano, la Giunta Regionale assegna un ulteriore termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva nell'ambito del piano regionale, di cui all'art. 4.
5. Per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale.

Art. 6
 Strumenti di programmazione
1. Ai fini del finanziamento regionale, le Province, entro il 30 aprile di ogni anno presentano il programma annuale di gestione provinciale.
2. La Giunta Regionale approva i programmi annuali presentati dalle Province e assegna contestualmente i relativi finanziamenti secondo i criteri di cui all'art. 37. La Giunta Regionale rinvia alle Province i programmi annuali quando vi sia contrasto con le scelte definite dal piano faunistico-venatorio regionale, concedendo 30 giorni di tempo per il loro adeguamento.
3. Le Province presentano, unitamente al programma annuale di gestione, una relazione tecnico-economica sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori omogenei, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.
4. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché per favorire la gestione integrata della pianificazione faunistico-venatoria regionale, le Province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione nei termini e con le modalità della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 47.
5. Per una valutazione complessiva sulla attuazione della presente legge, la Giunta Regionale, dandone comunicazione al Consiglio, organizza annualmente una conferenza con le organizzazioni professionali agricole, le associazioni ambientaliste e venatorie.

Art. 7 
Attività regionali di promozione e di ricerca
1. La Regione provvede alla riorganizzazione dell'Ufficio n. 36 “Foreste, ecologia, caccia e pesca” per adeguarlo ai compiti previsti dalla presente legge.
2. Per favorire la conoscenza delle specie della fauna selvatica e la diffusione dei principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, delle scuole.
3. La Giunta Regionale istituisce corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta.
4. In sede di riorganizzazione dell'Ufficio di cui al 1° comma, la Giunta regionale provvede, altresì, alla costituzione di un osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, con il compito di promuovere le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica, secondo le indicazioni e le direttive fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
5. L'osservatorio svolge la propria attività di ricerca anche in collaborazione con l'INFS, con l'Università di Basilicata e con altri Istituti scientifici interessati alla gestione e conservazione del patrimonio faunistico.
6. L'osservatorio ha come compiti prioritari:
a) monitorare negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;
b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;
c) elaborare i dati del prelievo venatorio e pianificarlo in vista della conservazione delle risorse;
d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero e miglioramento ambientale, per la ricostituzione degli habitat naturali e per la conservazione di specie in emergenza faunistica.
7. All'osservatorio è assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita.
8. I dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.

Art. 8
 Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale
1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale è costituito, per ciascuna provincia, con deliberazione della Giunta Provinciale ed è composto:
a) dall'Assessore provinciale alla caccia o da un suo delegato, che lo presiede;
b) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate a livello provinciale o regionale;
c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali organizzate a livello provinciale o regionale;
d) da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale organizzate a livello provinciale o regionale e riconosciute in ambito nazionale;
e) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);
f) dal coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
g) da due rappresentanti dei Comuni della Provincia designati dall'ANCI.
2. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente comma. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore caccia della Provincia.
3. I nominativi di cui al comma 1 devono pervenire alla Provincia entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Provincia provvede alle nomine, tenuto conto delle designazioni eventualmente pervenute. Il Comitato è validamente costituito qualora sia stata nominata la maggioranza dei componenti aventi titolo.
4. Sono conferiti al Comitato compiti tecnico consultivi per tutto quanto concerne l'applicazione della presente legge.
5. I componenti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio Provinciale.

Art. 9
 Tassidermia e imbalsamazione
1. L'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione di seguito chiamata imbalsamazione, è subordinato al possesso di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e di autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia competente per territorio.
2. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, purché esercitino l'attività di imbalsamazione per conto esclusivo degli enti e ne facciano comunque segnalazione alla Provincia.
3. L'imbalsamazione è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica cacciabile nel territorio regionale o nazionale, purché posseduta nel rispetto delle norme vigenti;
b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o, comunque, il possesso siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protetta nel paese di origine o dagli accordi internazionali;
c) alla fauna domestica;
d) alla fauna proveniente da allevamento e della quale sia consentito l'abbattimento.
4. La Provincia può autorizzare la imbalsamazione di ogni specie di animale rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.
5. L'imbalsamazione deve annotare giornalmente, su apposito registro vidimato dalla Provincia, i dati relativi agli animali consegnatigli per la preparazione, le generalità di chi ha consegnato l'animale e le circostanze in cui ne è venuto in possesso. L'imbalsamatore deve negare la propria opera a chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari e deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia.
6. L'imbalsamatore deve, altresì, rifiutare la propria opera e segnalare alla Provincia le richieste di preparazione riferita a specie protette o comunque non cacciabili, o le richieste che, pur riferite a specie cacciabili siano avanzate in periodi diversi da quelli stabiliti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione. La Provincia disporrà in tali casi, provvedendo eventualmente alla conservazione ed all'uso didattico-scientifico, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150.
7. L'imbalsamatore deve apporre, su tutti gli esemplari preparati e consegnati al committente, un contrassegno con il numero di riferimento del registro, gli estremi dell'autorizzazione e la data di preparazione.
8. L'imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della Provincia l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività.
9. L'inadempienza agli obblighi del presente articolo comporta la sospensione, da tre a sei mesi, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imbalsamazione, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio. Se le inadempienze riguardano le disposizioni del comma 6, il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione (*)

Art. 10
 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà
1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi.

TITOLO II
 ISTITUTI DI TUTELA DELLA FAUNA E DELL'AMBIENTE

Art. 11
 Miglioramenti ambientali
1. Le Province promuovono la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale in vista della valorizzazione del territorio e del ripristino degli equilibri naturali, per favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, e l'incremento di fauna selvatica autoctona ed il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'INFS, ai sensi dell'art. 19 - comma 2 - della Legge n. 157/92 e dell'art. 11 - comma IV - della Legge 6.12.1991, n. 394 nel caso di cattura nell'ambito territoriale di parchi.
2. A tali progetti potranno concorrere i proprietari o conduttori dei fondi, previa assegnazione di contributi in conto capitale, mediante:
a) la creazione di strutture per l'allevamento della fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale;
b) la realizzazione e manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica;
c) coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;
d) l'utilizzazione programmata secondo piani di assestamento delle aree boschive la loro pulizia e manutenzione al fine di prevenire incendi;
e) la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite;
f) l'adozione di forme di lotta integrata o guidata, nonché il ricorso a tecniche colturali innovative non pregiudizievoli per l'ambiente.
3. Le Province prevedono i progetti di miglioramento ambientale, indicandone tempi e modalità, nei rispettivi programmi annuali di gestione. Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi nel territorio compreso negli A.T.C., i tempi e le modalità vengono concordati con i comitati direttivi degli stessi.

Art. 12 
(Oasi di protezione)
1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla Provincia, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 4.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.
3. Le Province gestiscono le oasi di protezione. Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni agricole, ambientalistiche e venatorie. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi.
4. Nelle oasi di protezione l'attività venatoria è vietata, così come ogni forma di disturbo o di nocumento della selvaggina.
5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 22 della presente legge e recanti la scritta 
“Oasi di protezione - Divieto di caccia”.
La segnaletica di cui sopra è integrata con la indicazione delle attività vietate o limitate ed è posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi.
6. La Provincia determina il perimetro delle oasi con apposita deliberazione, da notificare ai proprietari o conduttori dei fondi mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
7. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata motivata opposizione, in carta semplice, da parte dei proprietari o conduttori di almeno il 40% della superficie da vincolare, l'oasi non può essere istituita. Nelle relative aree la Provincia provvede ai sensi delle indicazioni di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera e).
8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può coattivamente istituire oasi di protezione, sentiti i Comuni o le Comunità Montane interessati.

Art. 13
 Zone di protezione
1. Le Province, in attuazione degli indirizzi programmatici regionali, istituiscono zone di protezione lungo le rotte migratorie dell'avi-fauna segnalate dall'INFS.
2. Le zone di protezione sono finalizzate agli interventi di sistemazione, mantenimento e ripristino degli ecosistemi interni e limitrofi a tali zone.
3. Le Province gestiscono le zone di protezione direttamente o avvalendosi della collaborazione di associazioni agricole, ambientaliste e venatorie.
4. Le zone di protezione sono delimitate da tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 22 della presente legge, recanti la scritta “Zona di protezione - Divieto di caccia”.
5. Le Province trasmettono annualmente alla Giunta Regionale una relazione sugli interventi svolti in dipendenza del presente articolo, anche ai fini degli adempimenti imposti alla Regione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della L. 157/92.
6. La Giunta regionale, ove la Provincia non adempia a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, previa assegnazione di un termine di gg. 30 per l'adempimento, provvede direttamente.

Art. 14
 Zone di ripopolamento e cattura
1. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, del precedente art. 12, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. La Provincia gestisce le zone di ripopolamento e cattura costituendo per ciascuna zona una commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell'A.T.C. in cui essa ricade.
3. La Commissione di cui al precedente comma trasmette annualmente alla Provincia una relazione tecnico-economica sulla gestione. La Provincia verifica la rispondenza fra le attività svolte, i fondi erogati e le direttive da essa impartite.
4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dall'ente gestore con segnalazioni conformi all'art. 22, recanti la scritta “Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia”.

Art. 15 
(Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica)
1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio regionale.
2. I centri pubblici sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalle Province che ne curano anche la gestione, per la quale possono avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, dei Comuni singoli o associati, nonché degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, se ricadenti nei rispettivi territori.
3. La delimitazione e la segnalazione dei centri pubblici viene effettuata a cura dell'Ente gestore con le modalità di cui al precedente art. 12.
4. Le Province, sulla base delle previsioni del piano faunistico- venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati, che ne facciano richiesta, a costituire centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l'1% della superficie agro- silvo-pastorale della Provincia.
5. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo per specie che il centro privato è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento. Le Province esercitano la relativa attività di controllo e vigilanza.
6. Nei centri privati è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. I centri sono delimitati da tabelle, a cura dei concessionari conformi alle prescrizioni dell'art. 22 e recanti la scritta “Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia”.
7. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del Centro privato o a quelle limitrofe in suo possesso.
8. Le Province ai fini di ripopolamento, hanno diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta nei Centri privati. A tale scopo entro il mese di novembre di ciascun anno comunicano ai Centri privati il proprio fabbisogno di fauna selvatica.
9. Nei centri privati, il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, è consentito ai fini di impresa agricola, al titolare dell'impresa, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 16
 (Aziende agri-turistico-venatorie)
1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito il parere dell'I.N.F.S., la Provincia può autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini di impresa agricola.
2. L'attività venatoria è connessa alle attività agricole di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalità caratterizza l'esercizio dell'agriturismo.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole svantaggiate, attraverso la organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree montane ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Reg. (CEE) n. 1094/88 e successive modificazioni. Non può essere autorizzata l'istituzione nelle zone umide e vallive.
4. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione è di 200 ha. Deve altresì essere soddisfatta la condizione che fra le aziende agri- turistico-venatorie, e fra esse ed altri istituti faunistico-venatori già costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri.
5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia senza sparo possono essere praticati per tutto l'anno; ai fini dell'addestramento il concessionario può fissare il tempo massimo giornaliero del cacciatore in azienda, nonché stabilire i giorni di attività per singole specie di selvaggina con riguardo al rapporto cacciatore-territorio e sulla base dei seguenti criteri:
a) addestramento su quaglie: un cacciatore per ogni ettaro;
b) addestramento su fagiano, starna, pernice rossa: un cacciatore per ogni tre ettari;
e) addestramento su cinghiali, in recinto, un cacciatore ogni dieci ettari.
6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, nel rispetto delle norme della presente legge e secondo il calendario venatorio regionale, l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento.
7. La Provincia disciplina le procedure per la presentazione della domanda e le prescrizioni per la autorizzazione, subordinandola, in particolare:
a) alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione;
b) all'obbligo del concessionario di realizzare all'interno della azienda un'oasi di protezione corrispondente ad almeno 1/5 dell'intera estensione;
c) all'obbligo del concessionario di segnalare con conformi tabelle la delimitazione dell'azienda;
d) all'obbligo del concessionario di accertare che tutte le attività consentite nella azienda siano svolte nel rispetto della legge.
8. Il concessionario determinerà il prezzo, il cacciatore è tenuto per ciascun capo abbattuto o, con riguardo all'orario di percorrenza, per l'addestramento dei cani senza abbattimento.
9. La vigilanza venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall'art. 27 della Legge n. 157/92 come soggetti preposti alla vigilanza venatoria.

Art. 17
 Aziende faunistico-venatorie
1. Su richiesta dei soggetti interessati, singoli o consorziati, e sentito il parere dell'INFS, la Provincia può autorizzare,regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie - senza fini di lucro.
2. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate, nel rispetto degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiamento nel territorio circostante, con particolare attenzione alla fauna appenninica, alla reintroduzione della grossa fauna europea e a quella acquatica.
3. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo fino a 5 anni ed è rinnovabile.
4. La Provincia disciplina le modalità di presentazione della domanda, prescrivendo in particolare che la stessa sia corredata da:
a) cartografia della zona che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria, con gli estremi catastali dei fondi interessati ed i relativi atti comprovanti la proprietà o il possesso;
b) progetto di impianto e di funzionamento dell'azienda sotto il profilo tecnico ed economico;
c) programma pluriennale di conservazione e ripristino ambientale;
d) nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, assenso sottoscritto da tutti i proprietari, possessori, conduttori consorziati.
5. La superficie minima per la costituzione di aziende faunistico- venatorie è di 400 ha. Deve altresì essere soddisfatta la condizione che fra le aziende faunistico-venatorie, e fra esse ed altri istituti faunistico-venatori già costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri.
6. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la caccia nel rispetto della presente legge e del calendario venatorio regionale; non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
7. La delimitazione delle aziende è segnalata a cura del concessionario, con tabelle conformi all'art. 22, recanti la scritta “Azienda faunistico-venatoria - Caccia consentita ai soli autorizzati”.
8. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatoria è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall'art. 27 della Legge n. 157/92 come soggetti preposti alla vigilanza venatoria.

Art. 18
 Aree contigue ad aree naturali protette
1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue ad aree naturali protette, individuate dalla Regione ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.
2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione dell'area protetta, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.
3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato direttivo dell'A.T.C. in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

Art. 19
 Tutela della fauna e divieto di uccellagione
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Sono particolarmente protette le specie di fauna selvatica elencate all'art. 2 comma I, lettere a), b) e c) della Legge n. 157/1992, comunque presenti sul territorio regionale, nonché le specie autoctone minacciate in estinzione riportate annualmente nel calendario venatorio.
3. La tutela della fauna selvatica, a norma dell'art. 2 della Legge n. 157/92, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.
4. E' vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, di nidi e piccoli nati.
5. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per preservarli è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia od al Comune territorialmente competenti che provvederanno a disporre in merito.

Art. 20 
Cattura temporanea e inanellamento
1. La Giunta Regionale, su parere dell'INFS, può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università del C.N.R. e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente previa specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta Regionale su parere dell'INFS, da titolari che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione dello stesso INFS e che abbiano superato il relativo esame finale.
3. La cattura di uccelli a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente in impianti di cui siano titolari le Province, la cui gestione è affidata a personale qualificato e ritenuto idoneo dall'INFS, limitatamente alla specie: storno, passero, allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, passera mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati.

Art. 21 
Zone per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia
1. Le Province regolamentano la costituzione, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, di zone destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. Le zone di addestramento autorizzate ad imprenditori agricoli titolari di aziende agri-turistico- venatorie devono ricadere all'interno delle aziende stesse.
2. Le Province adottano il regolamento per la costituzione e la gestione delle zone, tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali, di cui all'art. 3.
3. Il provvedimento autorizzativo è condizionato al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il medesimo provvedimento fissa i tempi e modalità di esercizio, nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.
4. L'accesso alle zone di addestramento cani è consentito ai soli soggetti espressamente autorizzati.
5. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, le Province su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile e dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI e delle singole associazioni venatorie nazionali nelle zone di ripopolamento e cattura, negli ambiti territoriali di caccia e, previo assenso dei concessionari, nelle aziende faunistico-venatorie.
6. L'addestramento, l'allevamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. 
Qualora sia previsto l'abbattimento, può essere utilizzata a questo fine esclusivamente fauna selvatica di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale, lepre e cinghiale.
7. I soggetti cui spetta la gestione delle zone sono tenuti a segnalarle con tabelle conformi all'art. 19 e recanti la scritta “Zona di addestramento cani».
8. L'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento autorizzativo comportano la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 22 
Tabelle di segnalazione
1. Le tabelle di segnalazione prescritte dalla presente legge, devono avere le dimensioni di cm. 20 per cm. 30. Le tabelle recano scritte nere su fondo bianco e sono collocate, lungo il perimetro dei territori interessati, su pali tinteggiati di bianco.
2. Le tabelle sono poste ad un'altezza da 2 a 4 metri e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra e, in ogni caso, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e da ciascuna di esse siano visibili le due contigue.
3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri. Quando si tratta di specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 1 metro dal pelo dell'acqua.
4. Le tabelle di segnalazione devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondano ai criteri del presente articolo, possono essere utilizzate fino alla loro consumazione e non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge. Per quelle eventualmente collocate sugli alberi è vietato l'uso di chiodi.

TITOLO III
 ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO

Art. 23 
Ambiti territoriali di caccia
1. In attuazione del piano faunistico-venatorio regionale ed ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 157/1992, ciascuna Provincia ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), tenendo conto che il numero e la dimensione dei predetti ambiti devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica e da conservare l'integrità delle zone umide e degli altri territori soggetti a tutela ambientale ai sensi della presente legge.
2. Gli ambiti territoriali di caccia di norma hanno dimensione sub- provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali, con una estensione minima di 80.000 ettari e massima di 100.000 ettari. (1)
3. I confini degli ambiti sono indicati, a cura dei rispettivi comitati di gestione, con tabelle esenti da tasse.
4. La prima perimetrazione degli A.T.C. di carattere sperimentale, può essere modificata entro un anno dalla approvazione del primo piano faunistico-venatorio regionale su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; la perimetrazione è ordinariamente soggetta a revisione con la successiva approvazione dei piani faunistico-venatori quinquennali.
5. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad appositi comitati direttivi disciplinati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

Art. 24 
Iscrizione all'Ambito
1. Ogni cacciatore residente e con domicilio nella Regione ha diritto ad iscriversi ad un ambito territoriale di caccia, previa domanda al Comitato direttivo dell'A.T.C. in cui risiede ed ha il proprio domicilio nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio di ogni anno, versando la quota massima, di cui al successivo art. 26, comma 6 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2. (2)
1-bis. I cacciatori di cui al precedente comma, iscrivendosi all'A.T.C. di residenza, in regola con il suddetto versamento, hanno diritto di praticare l'esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Provincia di residenza. I cacciatori di cui al precedente comma, in regola con il suddetto versamento, hanno, inoltre, diritto di accesso venatorio annuale negli A.T.C. dell'altra Provincia, previa comunicazione ai Comitati Direttivi. Le ammissioni che devono comunque rientrare nel rapporto territorio-cacciatori previsto per legge, saranno disciplinate nel regolamento regionale. (3)
1 ter. I posti resisi disponibili dopo le succitate iscrizioni sono assegnati dal Comitato Direttivo di ogni singolo ATC, entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, ai cacciatori richiedenti di altre regioni secondo le seguenti priorità:
a) nativi in Basilicata non più residenti nonché cacciatori non nativi in Basilicata, proprietari o possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito territoriale di caccia dell'estensione non inferiore a 10 ettari;
b) cacciatori provenienti da altre regioni;
c) cacciatori provenienti da altri Stati Europei. (4)
1 quater. I cacciatori non residenti, né domiciliati nella Regione, di cui al precedente comma 3, possono presentare domanda al Comitato Direttivo di un ambito territoriale prescelto nel periodo 1 febbraio - 28 febbraio di ogni anno. (4)
1 quinquies. I Comitati Direttivi entro il 30 aprile di ogni anno rendono pubbliche le graduatorie degli aventi diritto in aderenza agli indici di densità venatoria prescritti.(4)
2. E' facoltà dei Comitati direttivi ammettere nei rispettivi territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale di attuazione, purché si dia atto degli avvenuti accertamenti di cui all'art. 14, comma 8 della Legge n. 157/1992.
3. E' fatta salva la possibilità di accedere, facendone richiesta, in altri ambiti territoriali di caccia, anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi. Il Comitato direttivo dell'ambito può, altresì, prevedere permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti.

Art. 25
 Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia
1. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia è nominato con deliberazione della Provincia competente per territorio ed è così composto:
a) per il 60% in misura paritaria, dai rappresentanti locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;
b) per il 20%, da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
c) per il 20%, da rappresentanti degli enti locali compresi nell'ambito, avuto riguardo alla maggiore superficie agro-silvo-pastorale degli stessi.
2. Le modalità di prima costituzione del Comitato direttivo, la durata in carica dei suoi componenti nonché le norme per la loro prima elezione ed i successivi rinnovi sono dettati con apposito regolamento regionale. I Comitati di gestione dell'A.T.C., di cui all'art. 4, comma 5 della presente legge, sono nominati con deliberazione regionale, previa intesa con gli enti interessati.
3. Il regolamento regionale di cui al comma precedente determina, in aderenza con quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della Legge n. 157/1992, l'indice di densità venatoria minima regionale da applicarsi ad ogni ambito territoriale di caccia.
4. Il regolamento regionale disciplina il diritto di accesso all'ambito territoriale di caccia e determina anche i criteri di ammissione dei cacciatori non residenti né domiciliati. (5)

Art. 26
 Compiti del Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo, nel quadro della pianificazione faunistico- venatoria, promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede alla attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Reg. (CEE) n. 1094/88 e successive modificazioni;
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la coltivazione di siepi, cespugli, adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei produttori;
g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, nonché della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato direttivo trasmette il programma delle attività da svolgere alla Provincia, la quale provvede a verificarne la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria entro il successivo 30 aprile, o in ogni caso prima dell'inizio della stagione venatoria. Nell'ambito della programmazione il Comitato Direttivo stabilirà per i cacciatori fuori Regione ammessi , di cui all'articolo 24, commi 1-ter e 1-quater , della presente lege esclusivamente accessi articolati di ospitalità venatoria mensile, settimanale, giornaliera, previo versamento di un contributo fissato nel regolamento regionale. (6)
3. Nel rispetto del regolamento regionale di attuazione e su domanda dei cacciatori, il Comitato direttivo delibera in ordine all'accesso all'ambito di competenza.
4. Il Comitato direttivo provvede alla erogazione di contributi per il risarcimento di danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica ed all'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Comitato direttivo, entro i limiti fissati dal calendario venatorio regionale, può limitare le specie cacciabili, regolare l'orario, il numero delle giornate di caccia e il carniere. Può, altresì proporre la istituzione e la regolamentazione anche temporanea di zone di rispetto venatorio, nelle quali possono essere compiute catture di fauna selvatica delle specie cacciabili a scopo di ripopolamento.
6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il Comitato Direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia competente.
I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento, sul conto corrente intestato al Comitato stesso, di un contributo annuo determinato nel Regolamento regionale di cui al precedente art. 25.
I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie. (7)
7. Il Comitato direttivo può provvedere ad una adeguata riduzione del contributo annuo, di cui al comma 6, al fine di compensare eventuali prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali dell'A.T.C..
8. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun Comitato direttivo predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale. La Provincia provvede a finanziare i predetti progetti, ai sensi dell'art. 37 della presente legge.
9. Le Province, competenti in materia, nell’ambito delle proprie funzioni di verifica e vigilanza su tutti gli atti e le attività esercitate dagli A.T.C., effettuano il controllo sulla rispondenza tra le attività svolte da ciascun A.T.C., con le direttive ad essi impartite ed i fondi loro erogati.Le Province relazionano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, sull’attività di controllo posta in essere. (7bis) - * (7ter)
10. La gestione economica finanziaria dell'A.T.C. deve essere condotta in modo da assicurare il pareggio del bilancio. Il servizio di cassa per i fondi rivenienti all'A.T.C. è affidato ad un Istituto di Credito presente sul territorio dell'ambito.

Art. 27
 Allevamenti di fauna selvatica
1. Gli allevamenti previsti dall'art. 17, comma 1, della Legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:
a) per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/o reintroduzione, con esclusione del cinghiale;
b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.
2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.
3. Il titolare di un'impresa agricola può esercitare gli allevamenti di cui al presente articolo, dandone semplice comunicazione alla competente Provincia, secondo le disposizioni emanate dalla medesima
4. Il titolare dell'allevamento è obbligato a tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, nonché è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. Dovrà altresì segnalare la superficie interessata con conformi tabelle recanti la scritta “Allevamento di fauna selvatica”.
5. Negli allevamenti di fauna selvatica la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca della autorizzazione.
6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento ed approvato dalla Provincia.
7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

Art. 28
 Controllo della fauna selvatica
1. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro- forestali ed ittiche, provvedono al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica. Qualora l'Istituti verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento.
2. I piani di abbattimento di cui al comma 1 devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste potranno, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si effettua l’abbattimento, delle guardie forestali e comunali, dei selecontrollori debitamente formati dalle Province di appartenenza o dagli Enti Gestori delle Aree Protette, nonché dagli addetti alla vigilanza di cui al successivo art. 45, purchè i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia. (7 quater)
3. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, vi provvede il Comune interessato, d'intesa con la Provincia, su conforme parere dell'Ufficio sanitario competente.

Art. 29
 Abilitazione all'esercizio venatorio
1. In applicazione dell'art. 22 della Legge n. 157/92, la licenza di porto di fucile per uso caccia è rilasciata, secondo le leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dinanzi ad apposita Commissione insediata presso ciascuna Provincia.
2. La Commissione rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Provinciale che l'ha nominata ed è composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie d'esame di cui al successivo sesto comma, di cui almeno uno laureato in scienze agrarie o forestali ed uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia di livello non inferiore al sesto.
4. La Provincia nomina, per ciascuno degli esperti della Commissione, un membro supplente con uguali requisiti. che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Provincia.
6. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
e) norme di pronto soccorso.
7. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie di cui al comma precedente. Gli esami si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una orale.
8. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'attività venatoria solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.
10. Per sostenere l'esame di abilitazione, il candidato deve presentare domanda in carta legale al Presidente della Provincia di residenza, allegando il certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed il certificato di residenza.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 30
 Calendario venatorio e specie cacciabili (8)
1. Il Calendario Venatorio è approvato dalla Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.
2. Il Calendario Venatorio regionale reca disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modo di caccia, alla durata della giornata venatoria, ai periodi di addestramento cani.
3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. La Giunta Regionale, sentiti l'INFS e le Province può modificare i termini della caccia per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali, i termini devono comunque essere mantenuti fra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.
4. La Giunta regionale, annualmente, disciplina l'esercizio delle deroghe di cui al successivo art. 5 della presente legge nel Calendario Venatorio regionale.
5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ugulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992; per i predatori secondo le direttive delle Amministrazioni Provinciali sentito l'INFS.
6. Sono oggetto di caccia le specie, di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992 e successive modifiche riportate nell'allegato “A”.
7. Il numero delle giornate di caccia settimanali è limitato a tre, Mercoledì, Sabato e Domenica o diversamente 3 giornate a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì di intesa con le Amministrazioni Provinciali. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Giunta regionale, sentito l'INFS e tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente le giornate di caccia per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992.
8. La caccia alla selvaggina è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto ovvero per l'orario di caccia si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari.
9. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato A), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
10. I Sindaci dei Comuni, di concerto con le Amministrazioni Provinciali, hanno facoltà di vietare la caccia, per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendono pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.

Art. 30 bis 
Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE (9)
1. La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le Deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva n. 79/409/CEE che devono menzionare le specie prelevabili che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzato, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono definiti dalla Regione, di intesa con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)
3. Le Deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'INFS, o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato nell'art.19 bis L. 221/02.

Art. 31 
Modalità dell'esercizio venatorio
1. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto dei massimali previsti all'ottavo comma dell'art. 12 della Legge n. 157/92, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria.
2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di fauna selvatica. E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare e il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.
3. Nel territorio regionale, fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato, con i mezzi di cui all'art. 13 della Legge n. 157/1992, in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato alla caccia programmata.
4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica, che produce comunque effetti dalla successiva stagione venatoria.

Art. 32 
Esercizio venatorio da appostamento
1. Sono appostamenti fissi quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva da caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della Legge n. 157/1992.
2. Le Province rilasciano le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.
3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di 200 metri dall'appostamento.
4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a chi abbia esercitato l'opzione per questa specifica forma di caccia. Oltre al titolare e con il suo consenso, possono cacciare nell'appostamento fisso non più di due persone che abbiano scelto tale tipo di caccia.
5. Il titolare dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante l'anno, nel raggio almeno di cento metri dall'impianto, a mantenere le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, al fine della tutela della fauna selvatica e della flora.
6. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989/90 a coloro che ne erano in possesso nella medesima stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere rilasciate di preferenza a cacciatori ultrasessantenni e secondo le priorità di cui al precedente art.24.
7. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso è consentito utilizzare richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta; per i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo è consentito l'uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità.
8. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia al termine della quale il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. Gli appostamenti temporanei non possono distare meno di duecento metri da altro appostamento, nonché dalle oasi di protezione, dalle zone di ripopolamento e cattura, dei parchi e riserve naturali.
9. La Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento la costruzione e la utilizzazione a fini venatori degli appostamenti, nonché l'allevamento, la vendita, la detenzione e l'uso dei richiami per la caccia da appostamento.

Art. 33 
Tesserino
1. Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere apposito tesserino annuale predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato dalla Provincia di residenza, previa riconsegna di quello dell'anno precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.
2. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione delle generalità del cacciatore, della forma di caccia prescelta in esclusiva e dell'ambito territoriale di caccia assegnato. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio regionale.
3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Basilicata, previa annotazione sul tesserino personale, da parte della Provincia di residenza, delle indicazioni di cui al comma 2, e dovranno consegnare copia del proprio tesserino alla Provincia in cui intendono praticare la caccia.
4. Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza a cura della Provincia, che tiene apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente.
5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio, nonché il numero di capi di selvaggina stanziale non appena abbattuti e il numero di capi di selvaggina migratoria al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia. (9 bis)
6. Il rilascio del tesserino è subordinato all'avvenuto versamento delle tasse prescritte.
7. Il tesserino va restituito, entro il 31 marzo successivo alla chiusura della caccia, alla Provincia rilasciante, la quale provvede a raccogliere in serie storiche i dati sui prelievi venatori e li invia alla Regione per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale.
8. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denunzia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.

TITOLO IV
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 34
 Risarcimento dei danni e fondo di tutela delle produzioni agricole
1. E’ costituito, con successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell’esercizio dell’attività venatoria. E’ costituito, altresì, un fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati annualmente dai cacciatori per il “ prelievo venatorio del cinghiale”, per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, cagionati ai proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta. La Giunta Regionale regolamenta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l’erogazione degli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui sopra. (9 ter)
2. Il fondo riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, è ripartito fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale. Il fondo costituito per risarcire i proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, è ripartito sulla base dei rendiconti economici trasmessi annualmente dalle Province alla Regione. (9 quater )
3. Ai fini della gestione del fondo ciascuna Provincia costituisce un comitato presieduto dall'Assessore Provinciale delegato alla materia e composto da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione.
4. Fa carico direttamente alle Province, nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati direttivi, d'intesa con le Province.
5. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie nelle aziende agri-turistiche-venatorie e nelle zone per l'addestramento e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.
6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia competente per territorio, che procede, entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie ai comitati direttivi degli A.T.C. i quali provvedono alla liquidazione nei successivi 180 giorni.
7. La Giunta Regionale e le Province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono comprendere anche coperture assicurative per danni provocati dalla fauna selvatica alle persone.

Art. 35 
Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia
1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di terreni ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 157/1992, la Giunta Regionale ripartisce annualmente fra le Province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui al successivo art. 37.
2. La gestione del fondo è affidata alle Province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione dell'A.T.C. e determinano l'importo del contributo in relazione alla estensione dei terreni, alle condizioni agronomiche, alla adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la cura dello spazio naturale ai sensi delle vigenti norme comunitarie.
3. Il proprietario o il conduttore che a norma dell'art. 15, comma 3 della Legge n. 157/1992 intende vietare la caccia nel proprio fondo deve presentare richiesta motivata al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale. La richiesta è esaminata entro i successivi 60 giorni ed è accolta se non ostacolata la pianificazione faunistico-venatoria.
4. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Nei fondi di cui al precedente comma 3 è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
5. L'esercizio venatorio è altresì vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di nuova costituzione devono essere notificati al Comune e alla Provincia nel cui territorio essi ricadono. I proprietari o conduttori dei fondi, di cui al presente comma, provvedono ad apporre a proprio carico, adeguate tabellazioni esenti da tasse.
6. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia, di cui ai precedenti commi 3 e 5, entra a far parte della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica.
7. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, come definiti dall'art. 15, comma 7, della Legge n. 157/1992 o individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio regionale.

Art. 36 
Tasse di concessione regionale
1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio, fissata per il 1994 in misura pari al 50% della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
2. La tassa di cui al comma I è soggetta a rinnovo annuale e non è dovuta qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno o la si eserciti esclusivamente all'estero.
3. La medesima tassa deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia o nel caso di rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.
4. Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale, intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
5. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
6. La ricevuta di versamento deve essere allegata al tesserino regionale per l'esercizio venatorio.
7. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
8. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie sono soggetti a tassa di rilascio, per il primo anno, ed a tassa annuale di concessione regionale, per gli anni successivi, da versare secondo le modalità e nella misura previste alle corrispondenti voci della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche.
9. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie.
10. Le tasse annuali di cui ai precedenti commi 8 e 9 debbono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.
11. Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico- venatorie, per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.
12. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della tassa per essi prevista. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia.

Art. 37
 Utilizzazione dei mezzi finanziari (10)

Art. 38
 Norma finanziaria (11)

TITOLO V
 DIVIETI - SANZIONI - VIGILANZA

Art. 39 
Divieti
1. A norma dell'art. 21 della Legge n. 157/92 è vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione adegua la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6 della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo alla eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32 comma 3 della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'I.N.F.S. non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio dove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricazione rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a 150 metri, con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanze corrispondenti a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; il trasporto delle armi, in custodia e scariche, è consentito esclusivamente nel periodo di caccia chiusa per le manifestazioni di tiro a volo e per le manifestazioni di caccia con selvaggina di allevamento;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;
l) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi;
o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'art. 20, comma 1, ovvero al fine di sottrarli a sicura distruzione o morte, purché tale eventualità sia segnalata nelle ventiquattro ore successive alla Provincia competente;
p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acqua-coltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, fare impiego di civette, usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti;
bb) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte, ai sensi della legislazione nazionale e regionale, a specifici ambiti territoriali;
cc) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami, nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta e detenuta anche in conformità con le norme sulla tassidermia;
dd) abbattere piccoli di cinghiale che presentano le striature sul corpo, addestrare cani in zone e periodi non consentiti, arrecare turbativa al cacciatore, cacciare la selvaggina stanziale dagli appostamenti fissi, favorire la fuoriuscita della selvaggina da zone vincolate;
ee) l'esercizio venatorio in giornate non consentite o in numero superiore a tre settimanali;
ff) l'uso dei segugi dal 1° al 31 gennaio, tranne che per le battute di caccia al cinghiale e alla volpe (12) regolarmente autorizzate; cacciare nelle zone addestramento cani, nonché abbattere o catturare specie cacciabili appartenenti alla fauna selvatica in numero superiore a quello stabilito dal calendario venatorio;
gg) ogni altra azione o attività espressamente vietata dall'art. 21 della Legge n. 157/1992.

Art. 40
 Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto della licenza del porto d'armi per uso caccia. Chiusura e sospensione dell'esercizio
1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall'art. 30 della Legge n. 157/1992.
2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all'accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
3. I provvedimenti, nonché le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto d'armi da caccia, nonché quelli relativi alla chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale, sono disposti a norma dell'art. 32 della Legge 157/1992.

Art. 41
 Sanzioni amministrative
1. Salvo quanto disposto dall'art. 40, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta;
b) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da L. 300.000, a L. 1.800.000 per chi esercita (*) la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionali; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti territoriali di caccia; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da L. 700.000 a L. 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita al caccia in fondo chiuso ovvero in caso di violazione delle disposizioni per la protezione delle coltivazioni agricole e allevamenti; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie in difformità dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura o detiene fringillidi, appartenenti a specie vietate alla caccia. in caso di recidiva la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da L. 300.000, a L. 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
n) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 22 e la sanzione amministrativa di L. 30.000 per ogni tabella apposta abusivamente;
o) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa è da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ciascun capo immesso. Qualora l'inflazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
p) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 42 
Irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 41 sono irrogate dal Presidente della Provincia, nel cui territorio è stata commessa l'infrazione ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa con destinazione vincolata all'attività venatoria.
2. Il Presidente della Provincia provvede, altresì, alla richiesta di risarcimento del danno arrecato alla fauna, nei casi previsti dall'art. 43, ed alla sospensione del tesserino per particolari infrazioni o violazioni eventualmente indicate nel calendario venatorio regionale.
3. Ai fini dell'aumento delle sanzioni pecuniarie in caso di recidiva, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse se compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.
4. Le infrazioni sono annotate sul tesserino del trasgressore, a cura del Comune di residenza dello stesso, a seguito di segnalazione da parte della Provincia.
5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza valido motivo, al Comune nel termine comunicato per la annotazione, il Comune trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per la violazione dell'art. 650 c.p.

Art. 43 
Ripristino fauna danneggiata e risarcimento
1. I responsabili di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinati industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o altre sostanze nocive in violazione delle leggi vigenti, sono tenuti, oltre al pagamento delle sanzioni previste dalle norme vigenti, alla immissione di fauna selvatica per ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, le specie di fauna selvatica, i modi e tempi di immissione sono determinati dalla Provincia.
2. Chiunque, in particolare, abbatte illecitamente specie cacciabili oggetto di ripopolamento, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, è tenuto al pagamento, a titolo di risarcimento, di una somma di denaro, pari al doppio del costo sostenuto, dall'Ente che ha effettuato il ripopolamento, per l'acquisto delle stesse. I proventi del risarcimento devono essere impiegati per il ripopolamento successivo.
3. Gli agenti che hanno accertato le violazioni, di cui al presente articolo, trasmettono copia dei relativi verbali alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

Art. 44
 Cani e gatti vaganti
1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne fuori dalla sfera di controllo del possessore, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all'art. 45 della presente legge.
2. Per la disciplina della cattura e custodia e ricovero di cani e gatti vaganti, si applicano le disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6.
3. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 100 metri dalla abitazione o dal bestiame medesimo. I relativi proprietari sono comunque obbligati, con idonee misure, ad evitare che i cani arrechino disturbo o danno alla selvaggina.

Art. 45
 Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle Province. All'espletamento dei relativi compiti, come previsti dagli artt. 27 e 28 della legge n. 157/1992, provvedono:
a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale;
b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;
c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni e delle Comunità Montane;
f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata;
g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni nonché, fatta eccezione per le guardie volontarie della lettera f), nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria.
3. Alle guardie volontarie, di cui alla lettera f) è vietato, durante lo svolgimento del servizio, l'impiego dei mezzi di caccia ordinariamente consentiti, fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 28.
4. Le Provincie coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
5. Gli addetti ai compiti di vigilanza trasmettono i verbali relativi alle infrazioni amministrative alla Provincia competente, nonché alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa.
6. L'attestato di idoneità previsto dall'art. 27, comma 4, della legge n. 157/1992 è rilasciato dalla Provincia, previo superamento di un esame di abilitazione.
7. L'esame, concernente le materie di cui al precedente art. 29, nonché nozioni di diritto amministrativo e penale, è svolto davanti ad apposita commissione istituita in ciascuna provincia e composta da:
a) un esperto designato dalla Giunta Regionale con funzioni di presidente;
b) un esperto designato dalla Provincia;
c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole, di protezione ambientale.
8. Con l'atto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed il segretario. Le spese per il funzionamento della commissione fanno carico alla Provincia.
9. Per la preparazione all'esame di idoneità le Provincie possono promuovere corsi appositi. Possono, altresì, promuovere corsi di aggiornamento per gli agenti di vigilanza, sulle materie di cui al precedente comma 7.
10. I soggetti che, alla entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, non sono obbligati alla abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, essi devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento promosso dalla Provincia.

TITOLO VI
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46
 Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione con apposita disposizione regolamenterà transitoriamente l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, di concerto con le Province e non oltre la chiusura della stagione venatoria 1996/1997. (13)
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, emana gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali.
3. Per le attività la cui disciplina è demandata ad appositi regolamenti, fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili con la presente legge, e non in contrasto con la legge n. 157/1992.
4. Le aziende faunistico-venatorie esistenti, sul territorio regionale (ex riserve di caccia), su richiesta del concessionario, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, chiedono la trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie. Trascorso tale termine saranno sciolte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
5. Le distanze di cui agli art. 16 e 17 non si applicano nel caso che le aziende faunistico-venatorie, già costituite all'entrata in vigore della presente legge, si dividano in più autorizzazioni.
6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 157.
7. E' abrogata la legge regionale 6 novembre 1979, n. 39.
8. Per la stagione venatoria 1994/95, in attesa dell'approvazione dei Regolamenti, restano in attività le autogestite esistenti.

Art. 47 
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 127 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

ALLEGATI

ALLEGATO A (visualizza)

 

 


 

NOTE

ERRATA CORRIGE: commi così modificati con avviso pubblicato nel B.U. 16 febbraio 1995, n. 12.
1) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1997, n. 14;
2) comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 1997, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 14 del 7 maggio 2003;
3) il precedente comma 1 dell'art.24, già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 1997, n. 14, e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 14 del 7 maggio 2003, è stato ulteriormente sostituito dall'art. 39, comma 1 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1;
4) il precedente comma 1 dell'articolo 24 è stato così sostituito anche con l'aggiunta dei commi 1-ter, 1-quater,1-quinques dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2003, n. 14;
5) comma così modificato dall'art.2 della L.R. 7 maggio 2003, n.14;
6) comma così sostituto dall'art.3 della L.R. 7 maggio 2003,n.14;
7) comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1997,n.14;
7bis) comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;
* (7ter) art. 37, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, dispone, altresì che: <>;
7 quater) comma così sostituito dall’art.55, comma 1, L.R. 6 agosto 2008,n.20;
8) articolo sostituito dall'art. 4 della , pur già modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 1997, n. 14;
9) articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. n. 14 del 7 maggio 2003;
9 bis) comma così sostituito dalla'art. 18 della L.R. 12 agosto 2004, n. 13;
9 ter) comma così sostituito dall’art.55, comma 2, L.R. 6 agosto 2008, n.20;
9 quater) comma così sostituito dall’art.55,comma 3,L.R. 6 agosto 2008,n.20;
10) articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. n. 28 del 7 agosto 2003;
11) articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. n. 28 del 7 agosto 2003;
12) lettera così integrata dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1997, n. 14;
13) comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 luglio 1996, n. 33.