CAMPANIA - LR n. 16 del 24 novembre 2001 (Tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo)
(Include la vecchia LR n. 36 del 2 novembre 1993)
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.
2. Agli effetti della presente Legge si considerano "Animali d'affezione" tutti gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo, con l'esclusione di quegli animali che risultino essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere ed, inoltre, con l'esclusione di tutti gli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione.
3. Si definiscono "animali randagi" tutti gli animali domestici che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
4. All'attuazione della presente Legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale (ordini e sindacati) oltre agli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo regionale.