FRIULI VENEZIA GIULIA - LR n. 39 del 4-09-1990 (Norme tutela animali domestici e controllo e prevenzione randagismo. Istituzione anagrafe canina)
ABROGATA
ARTICOLO 1 Finalità
1.La presente legge promuove ed assume come finalità pubblica la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, nel quadro di un corretto rapporto uomo - animale - ambiente, anche attraverso l'educazione al rispetto degli stessi; favorisce il controllo e la riduzione del randagismo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 13 luglio 1981, nº 43 attraverso l'istituzione dell' anagrafe canina regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Unità sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni animaliste ed ambientaliste e degli enti zoofili.