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FRIULI-VENEZIA GIULIA: LR n. 8 del 12.04.2012 (Norme terapie ed attività assistite con animali - pet therapy)

Friuli Venezia Giulia(Legge regionale n. 8 del 12 aprile 2012 "Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)". Tratta dal sito ufficiale del Friuli Venezia Giulia).

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità
1. La Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l’attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce i parametri da adottare al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell’intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti.

Art. 2 definizioni
1. Le TAA e le AAA rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attività ludico-ricreative e con l’ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell’interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo.
2. Ai fini della presente legge si intende per: a) TAA, una attività terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, finalizzata a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente; b) AAA, ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.

Art. 3 ambiti applicativi
1. Le TAA e le AAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, centri diurni, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie didattiche e sociali, centri gestiti da cooperative sociali.
2. Tutte le strutture di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 5.

Art. 4 Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali
1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, da ema- narsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale con delega alla tutela della salute, è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, di seguito denominata Com- missione, composta da: a) il dirigente della struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria; b) un medico con esperienza nell’ambito delle TAA e AAA; c) un medico veterinario comportamentalista con esperienza nell’ambito delle TAA e AAA; d) un medico veterinario di sanità pubblica con esperienza di protocolli sanitari degli animali impiegati nelle attività di TAA e AAA; e) uno psicologo; f) uno psicologo animale (psicobiologo) con esperienza nell’ambito delle TAA e AAA; g) un counselor con esperienza nell’ambito delle TAA e AAA; h) un professionista della riabilitazione abilitato con esperienza nell’ambito delle TAA e AAA; i) quattro rappresentanti, uno per provincia, delle associazioni del privato sociale operanti nell’ambito delle TAA e AAA; j) un coadiutore dell’animale sociale di TAA e AAA di comprovata esperienza; k) un educatore cinofilo specializzato in TAA e AAA; l) un addestratore di equidi specializzato in doma dolce con comprovata esperienza in TAA e AAA.
2. La Commissione può avvalersi, in via permanente o occasionale, di esperti in TAA e AAA che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di nomina, i compensi e la durata in carica dei componenti la Commissione. La Commissione ha sede a Udine. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla Direzione regionale competente in materia di tutela della salute.

Art. 5 funzioni della Commissione
1. La Commissione predispone linee guida per definire e uniformare le buone pratiche nel campo delle TAA e AAA, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:
a) certifica i soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e aventi i requisiti per accedere ai finanzia- menti regionali di cui all’articolo 9, secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 10; b) definisce i criteri per la progettazione e la realizzazione dei programmi di TAA e AAA; c) definisce le procedure per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA e AAA; d) verifica i requisiti professionali delle figure che intendono erogare servizi di TAA e AAA e la composi- zione delle relative equipe multidisciplinari di lavoro; e) verifica la validità e il regolare svolgimento dei progetti di TAA e AAA, al fine di garantire il benessere psicofisico degli utenti fruitori degli interventi e quello degli animali impiegati; f) predispone un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati a erogare servizi di TAA e AAA, da te- nersi presso la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute; g) valuta i requisiti professionali del personale addetto all’educazione e gestione degli animali adibiti a TAA e AAA.

Art. 6 scelta degli animali ammessi
1. Per lo svolgimento dei programmi di TAA e AAA possono essere ammessi gli animali di età superiore ai dodici mesi che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto.
2. Gli animali devono essere sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.
3. I cani, i cavalli e gli asini devono essere adeguatamente addestrati. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA e AAA ai quali sono destinati devono essere svolti attraverso metodi “gentili”, senza alcuna coercizione o maltrattamento, nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche, al fine di garantirne l’equilibrio fisiologico, emozionale e cogni- tivo, favorendo altresì una corretta interazione con l’uomo.

Art. 7 formazione e aggiornamento degli operatori
1. Nel rispetto dei principi enunciati nelle linee guida di cui all’articolo 5, la Regione promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle TAA e AAA.

Art. 8 equipe multidisciplinari di lavoro
1. Alle TAA e AAA provvedono equipe multidisciplinari di lavoro appositamente costituite rispettivamen te per la progettazione e lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle linee guida di cui all’articolo 5.

Art. 9 progetti
1. La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA e AAA a cui possono partecipare i soggetti in possesso della certificazione di cui all’articolo 5.
2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati sulla base di una apposita graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 10.

Art. 10 regolamento di attuazione
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti: a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA; b) le procedure per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA; c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA e AAA e le relative modalità di impiego; d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all’articolo 9.

Art. 11 disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4 fanno carico all’unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4716 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012 con la denominazione “Spese per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle terapie assistite con animali (TAA) e delle attività assistite con animali (AAA)”.
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4808 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012 con la denominazione “Finanziamento di progetti di terapie assistite con animali (TAA) e di attività assistite con animali (AAA)”.
4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3 per complessivi 40.000 euro si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d’ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bi- lancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell’accantonamento previsto dall’articolo 18, comma 1, let- tera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d’ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 7.1.2.1131 e dal capitolo 4464 del medesimo stato di previsione della spesa.

 



NOTE

Nota all’articolo 11
- Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, come da ultimo modificato dall’articolo 13, com- ma 6, della legge regionale 12/2010, è il seguente: Art. 18 fondi di riserva 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:
a) fondo di riserva per le spese impreviste; b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine; c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti; c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati; d) fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale. 2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale. 3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all’atto dell’adozione della legge di approvazione del bilancio. 4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli. 5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insuffi- cienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d’ordi- ne relative all’accertamento e alla riscossione delle entrate. 6. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bi- lancio e capitoli. 7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto. 7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell’articolo 51 bis lettera c). 7 ter. Le somme riassegnate ai sensi del comma 7, qualora non vengano pagate entro l’esercizio di riassegnazione, costituiscono economia di bilancio. 8. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli. 9. Il fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente. 10. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, è au- torizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli. 11. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.