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EMILIA-ROMAGNA - LR n. 5 del 17 febbraio 2005 (Norme a tutela del benessere animale)

Emilia RomagnaARTICOLO 1 Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell’Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate),interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone egli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benesseredegli animali.
2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità dell adetenzione, del commercio e dell’allevamento degli animali da compagnia,le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresal’attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

ARTICOLO 2 Definizione di animale da compagnia
1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s’intende ognianimale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia odaffezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane perdisabili, glianimali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nellapubblicità;
b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specieanimali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi dellalegge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

ARTICOLO 3 Responsabilità e doveri generali del detentore
1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato dioccuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suobenessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogliadeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici edetologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente econtempistica adeguata;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi daaggressioni;
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora deglianimali.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia devetenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, cosìdanon mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura odell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto diallontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesidietà, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispettodella disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e dellaconvenzione di Washington sul commercio internazionale delle specieanimali e vegetali in via di estinzione (CITES).

ARTICOLO 4 Norme tecniche di attuazione
1. La vigilanza in ordine all’attuazione delle disposizioni della presentelegge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e da iComuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliarecompetente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventigiorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposite indicazionitecniche, aventi ad oggetto:
a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali dacompagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizionealla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti dellestrutturee dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animalimalati oferiti;
b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani conaggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché ipercorsi di controllo e rieducazione dell’animale ai fini della prevenzionedelle morsicature di cani di proprietà;
c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi,pesciornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività,nei casi enei modi individuati dalla presente legge;
e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare diequidi e altri ungulatinel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e irequisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delleautorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo7,comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministerodell'Ambiente emanati il 10/05/2000.
2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale dellaRegione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, curaaltresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori deglianimali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.
3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato deicani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati aseguitodi quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire unaregistrazione degli episodi di aggressività.

ARTICOLO 5 Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali dacompagnia
1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia siintendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, lepensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per “allevamento di cani e gatti” si intende la detenzione di cani e digattiin numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l’anno. Per lealtrespecie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendonoesclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti glianimali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissatidallenorme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici.L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attivitàsvolta,le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata,nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, inpossesso di una qualificata formazione professionale sul benessereanimale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espressodal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sullestrutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei boxcheospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1e 2devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazionitecnichedella Regione, in conformità alle misure stabilite nell’Accordo 6 febbraio2003.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sulbenessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1.Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell’attività ditoelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornareunregistro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i cani di proprietàdelle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 6 Doveri del venditore
1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente undocumento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto edè tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di canied i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animalidacompagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore odi altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

ARTICOLO 7 Esposizioni, competizioni, spettacoli
1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietatapergli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiorepossono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbianoidonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autoritàsanitarieterritoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive percucciolial di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioniorganizzateda associazioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n.27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) ,ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutturediricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premioovincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito diattivitàcommerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possonoessere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti oluoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso dimanifestazionipopolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazionitecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materialedelle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorsodigara per persone ed animali.
4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene lamanifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazionitecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela deglianimali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte deisoggetti interessati.

ARTICOLO 8 Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competentiper territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona edautoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasititolo.
2. L’opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svoltanelperiodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l’adozione dimisure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione deinidi.
3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia edi recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sottocustodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recuperofisiologicoed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali oallevarli per il commercio.

ARTICOLO 9 Tutela dei volatili ornamentali
1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto acustodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o diforzamaggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medicoveterinario;
b) mantenere i volatili legati a trespoli.

ARTICOLO 10 Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, dachiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno etemperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e glianimali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.2. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

ARTICOLO 11 Controllo dei colombi liberi urbani
1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste ezoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombiliberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione deglistessi,fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione dicolombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano lacollaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare lapulizia e disinfezione di aree ed edifici.

ARTICOLO 12 Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione econtrollo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altrianimali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche ditalipopolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tuteladegli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti allacittadinanzaper l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animaliinfestanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempie finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamentosulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti alpersonale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamentiambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne diaspirazionee ventilazione;
b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento incanalizzazionistagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scaricouscentida muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

ARTICOLO 13 Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali dac ompagnia
1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione diprogrammi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione el’applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del lorobenessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi diformazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai mediciveterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.

ARTICOLO 14 Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10,così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previsteall'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100euro a 300 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, èpunitacon una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.

ARTICOLO 15 Disposizioni transitorie
1. Le attività di cui all’articolo 5, già in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni dellapresente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda diautorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presentelegge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimoarticolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.