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LOMBARDIA - Modalità d'accesso e aggiornamento per l'Anagrafe canina regionale

LombardiaIL DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA VETERINARIA (Omissis*) DECRETA
1. di approvare l’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto e nel quale sono riportate le nuove modalità di accesso e di aggiornamento dell’Anagrafe Canina Regionale ;
2. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e sul sito WEB della D.G. Sanità.

ALLEGATO A

PREMESSA

In adeguamento alla l.r. n.16/2006 che, all’art.7, comma 1, lettera b) prevede il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero professionisti nella gestione dell’anagrafe canina e all’OM 6 agosto 2008 art. 5, comma 5 e alla circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.20485 del 16 ottobre 2008, relativamente alla tracciabilità che i produttori e i distributori di microchip devono garantire, vengono di seguito descritte le nuove funzionalità e le modalità di accesso e registrazione alla Anagrafe Canina Regionale (ACR).

1. DISTRIBUTORI/FORNITORI DI MICROCHIP
La tracciabilità dei microchip, utilizzati per l’identificazione dei cani, viene garantita da parte del distributore/fornitore, registrato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che inserisce in anagrafe a priori i microchip venduti alle ASL e ai veterinari liberi professionisti accreditati. A tale fine, il distributore/fornitore registrato richiede alla U.O. Veterinaria l’accesso all’ (ACR), indirizzando la richiesta al seguente indirizzo, veteregione@lombardia‐servizi.it o via fax al n.02/3936067, indicando:
• gli estremi dell’avvenuta registrazione presso il Ministero
• il codice fiscale/partita iva
• la denominazione del produttore dei microchip. La U.O. Veterinaria rilascia l’abilitazione all’accesso all’ACR, mediante apposita password, che consente di poter assegnare i microchip agli utilizzatori finali. Tali microchip dovranno quindi essere così caricati nell’anagrafe a priori, seguendo le istruzioni del manuale operativo on‐line. L’elenco dei distributori/fornitori registrati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e abilitati all’inserimento dei microchip nell’anagrafe a priori dell’ACR è pubblicato sul sito www.anagrafecaninalombardia.it.
L’approvvigionamento dei microchip in regione Lombardia da parte delle ASL continuerà ad essere effettuato con le procedure già in atto (gara d’appalto con ASL capofila e unico fornitore).

2. COMUNI

Oltre alla possibilità di consultare i dati relativi ai cani iscritti a nome di proprietari/detentori che risiedono nel territorio di competenza, nonché dei cani che risultano ricoverati presso il canile rifugio a proprio carico, è ora possibile per i comuni accedere alla ACR anche al fine di registrare i seguenti eventi, che riguardano esclusivamente cani già iscritti nell’ACR:
− cambio di proprietà o di detenzione,
− cambio di residenza del proprietario o del detentore

2a. Smarrimento/furto o decesso.
Le registrazioni vanno effettuate entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del proprietario o del detentore. I Comuni che ancora non avessero l’abilitazione per l’accesso all’ACR, devono indirizzare la richiesta al seguente indirizzo, veteregione@lombardia‐servizi.it o per fax al n.02/3936067, indicando il codice fiscale del comune o del funzionario a cui è stata delegata la responsabilità della gestione dell’anagrafe canina, con il relativo nominativo.
2b. MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI ACCREDITATI
I medici veterinari liberi professionisti accreditati possono acquistare i microchip per l’identificazione dei cani da un distributore/fornitore registrato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e che dà garanzia dell’inserimento in anagrafe a priori dei microchip.
Le nuove funzionalità permettono ora, oltre alla registrazione dei cani contestualmente all’applicazione di un microchip presente in anagrafe a priori dell’ACR, di registrare i seguenti eventi, che riguardano cani già iscritti nell’ACR:
− cambio di proprietà o di detenzione,
− cambio di residenza del proprietario o del detentore
− smarrimento/furto o decesso.
Inoltre è possibile iscrivere in ACR anche cani già identificati con microchip e non presenti in ACR. Tale operazione, previa lettura del microchip, è possibile unicamente per:
− cani provenienti da altre regioni e iscritti nelle anagrafi delle regioni di provenienza, come risulta da certificato di iscrizione in originale, oppure
− cani provenienti dall’estero e muniti di passaporto europeo in originale, attestante l’iscrizione nelle rispettive anagrafi nazionali,
Per tutti gli altri casi (cani già identificati con microchip e non presenti in ACR e privi di certificato di iscrizione in altra anagrafe regionale o di passaporto in originale) occorre che il proprietario si rechi presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL. Le registrazioni vanno effettuate entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del proprietario o del detentore

3. ASL

Le ASL inseriscono in ACR tutte le strutture private adibite al ricovero degli animali d’affezione, di cui all’art.9 del r.r. n.2/2008, che sono:
− strutture zoofile,
− pensioni,
− strutture a scopo allevamento,
− strutture amatoriali,
− strutture commerciali,
seguendo le istruzioni del manuale operativo on‐line.

Inoltre, in caso di ricovero di un cane vagante non identificato presso il canile sanitario, è ora registrato, quale proprietario del cane, il comune di cattura del cane, come previsto dall’art.26, comma 4 del r.r. n.2/2008.

4. NORME GENERALI PER LA REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE CANINA REGIONALE

4 a. Prima di procedere a qualsiasi registrazione in ACR è necessario accertare:
− che il nuovo proprietario o detentore sia munito di codice fiscale e che sia maggiorenne,
− che, in caso di cambio di proprietà, siano documentate la proprietà di chi cede il cane e la disponibilità del nuovo proprietario ad assumersene il possesso: a tale scopo deve essere compilato da ambo le parti il modulo di “CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ”, scaricabile dal sito dell’ACR, o documento analogo, e va acquisita copia di un documento di identificazione in corso di validità (di chi cede il cane e di chi lo acquisisce): tale documentazione deve essere conservata agli atti per almeno 5 anni.
− Analogamente, anche il cambio di detentore deve essere documentato, con le stesse modalità del punto precedente, utilizzando il modulo “CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DI PASSAGGIO DI DETENZIONE” scaricabile dal sito dell’ACR.
− In caso di iscrizione in ACR di cani già identificati con microchip e non presenti in ACR, deve essere conservata agli atti per almeno 5 anni copia di certificato di iscrizione o del passaporto europeo attestanti l’iscrizione nelle rispettive anagrafi.
4 b. Nel caso in cui un cane iscritto in ACR venga ceduto ad un nuovo proprietario, residente in territorio diverso da quello della Lombardia, deve essere utilizzata la funzione “cessione”. I documenti da tenere agli atti sono il modulo di “CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ e la copia di un documento di identificazione in corso di validità del nuovo proprietario del cane. La variazione può essere registrata esclusivamente quando la documentazione è completa.
4 c. L’impiego della funzione “correzione” deve essere utilizzata solo nel caso sia necessario modificare un dato inserito erroneamente; tale funzione non deve mai essere impiegata per registrare qualsiasi variazione di tipo anagrafico (es. cambi di residenza, di detentore, di proprietà, etc.).

5. CONTROLLI

Al fine di assicurare la correttezza delle registrazioni in ACR, la U.O. Veterinaria predispone un “piano dei controlli” che dovranno essere effettuati dalle ASL.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, venissero riscontrate modalità di inserimento dei dati diverse da quanto previsto o comunque non conformi alle procedure indicate nel presente atto, salvo che il fatto costituisca reato, l’ASL procederà alla sospensione o alla revoca dell’accreditamento, come previsto all’art.3, comma 4 del r.r. n.2/2008.

(*)

VISTE:
• la l.r. n.16 del 20 Luglio 2006, “Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione”;
• il r.r. n.2 del 5 Maggio 2008 “Regolamento di attuazione delle legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)”; • l’O.M. 6 Agosto 2008, concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;
• la circolare DGSA n.20485 del 16 ottobre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali “Chiarimenti in merito all’ordinanza ministeriale 6 agosto 2008, concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
RITENUTO di dare attuazione a quanto disposto dalle norme sopra richiamate ed in particolare:
• di garantire la tracciabilità dei microchip per l’identificazione dei cani mediante l’inserimento nell’anagrafe a priori dell’Anagrafe Canina Regionale, da parte dei distributori/fornitori registrati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dei microchip venduti alle ASL e/o ai medici veterinari liberi professionisti;
• di consentire ai Comuni di accedere all’Anagrafe Canina regionale oltre che per la consultazione anche per la registrazione di eventi relativi comunque a cani già presenti in Anagrafe Canina Regionale;
• di consentire ai medici veterinari liberi professionisti anche l’iscrizione di cani identificati con microchip non presenti in anagrafe a priori, nonché di apportare le variazioni relative a cani già iscritti in Anagrafe Canina Regionale;
• di consentire alle ASL l’inserimento in Anagrafe Canina Regionale delle strutture private adibite al ricovero di animali d’affezione, elencate all’art. 9 del r.r. 2/2008;
RITENUTO di stabilire modalità di accesso e di aggiornamento dell’Anagrafe Canina Regionale, in modo tale da rendere operative le procedure di cui sopra ;
RITENUTO di approvare l’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto e nel quale sono riportate le nuove modalità di accesso e di aggiornamento dell’Anagrafe Canina Regionale;
RITENUTO di pubblicare tale decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e sul sito WEB della D.G. Sanità;
VISTA la legge regionale n. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;