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PIEMONTE - 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione)

PiemonteArt. 1.(Finalita' della legge)
1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali. 2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo.

Art. 2.(Benessere degli animali)
1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali: a) e' vietato causare dolore o sofferenza agli animali; b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali; c) e' vietato abbandonare gli animali da affezione.

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PIEMONTE - ASL, Area Sanità animale - elenchi

(Gli elenchi - in contino aggiornamento - sono suddivisi per provincia, in ordine alfabetico, con l'inserimento delle ASL di competenza per ogni distretto, indicando denominazione, sede, recapiti telefonici, email e sito/siti web di riferimento. Info tratte dal sito ufficiale dell'Anagrafe canina regionale Piemonte. NOTA: spesso i dati di riferimento dei siti di "vecchie ASL" non sono aggiornati rispetto a quelli forniti dal sito della Regione: verificate sempre telefonando ai numeri indicati).