Art. 1.(Finalita' della legge)
1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali. 2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo.
Art. 2.(Benessere degli animali)
1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali: a) e' vietato causare dolore o sofferenza agli animali; b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali; c) e' vietato abbandonare gli animali da affezione.