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PIEMONTE - 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme detenzione, allevamento, commercio animali esotici e istituzione Garante diritti animali)

Piemonte(La presente legge abroga la L.R. 43/1986 "Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici". Tratto dal sito ufficiale della regione).

Art. 1 (Principi e finalità)
1. La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale garantisce loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattività, ne regolamenta la detenzione, l'allevamento ed il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.

Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

Art. 3 (Riconoscimento delle specie esotiche)
1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all'articolo 1, la Commissione regionale di cui all'articolo 14, nel rispetto delle norme statali e comunitarie vigenti in materia, stabilisce modalità per il riconoscimento delle specie esotiche.

Art. 4 (Autorizzazione alla detenzione)
1. I possessori di animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio .
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza che ne consentano l'identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. L'idoneità alla detenzione, viene valutata dal medico veterinario dell'ASL competente per territorio all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma 1, è presentata dall'avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

Art. 5 (Disciplina della detenzione)
1. I detentori degli animali esotici di cui all'articolo 1, sono tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche.
2. Agli animali devono comunque essere sempre garantite le seguenti condizioni:
a) possibilità di movimento anche con l'arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;
b) confortevole area di riposo;
c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell'apparato uditivo;
d) non vicinanza con animali competitori;
e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell'animale;
f) alimentazione idonea alla specie, alla salute ed età degli animali.
3. In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. I detentori sono altresì tenuti a denunciare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio la morte per qualsiasi causa degli animali detenuti.
5. La soppressione di animali esotici deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.
6. I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 6 (Autorizzazione all'allevamento e al commercio )
1. Ai fini della presente legge per allevamento s'intende il possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i requisiti di cui all'articolo 7.
2. L'allevamento ai fini del commercio di animali di cui all'articolo 1, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del sindaco del comune in cui l'attività si svolge, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.
3. L'allevamento non a fini commerciali è subordinato al rilascio di autorizzazione, da parte del sindaco del comune sede di allevamento, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento od il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è necessario indicare, per i casi di cessazione dell'attività, i centri o gli allevamenti convenzionati per l'acquisizione degli animali presenti al momento della cessazione nel rispetto delle esigenze di benessere delle specie interessate. 6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, è subordinato al parere favorevole rilasciato dalla Commissione regionale di cui all'articolo 14, previa verifica delle condizioni di allevamento di cui all'articolo 7.
7. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali in via di estinzione.

Art. 7 (Condizioni per l'allevamento e il commercio)
1. Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologiche-comportamentali degli animali per i quali viene richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6.
2. L'attività di commercio di animali esotici deve svolgersi in modo tale da ridurre al minimo possibili stati di malessere degli animali stessi. A tal fine sono da evitare i casi di sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle altre strutture di detenzione, nonché la permanenza degli animali stessi per periodi prolungati.
3. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, gli allevatori ed i commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9.
4. Considerate le estreme diversità nelle esigenze di benessere, la Commissione regionale di cui all'articolo 14, fornisce ai Servizi veterinari delle ASL le necessarie linee guida per la corretta valutazione delle condizioni di mantenimento indicate al comma 2.
5. I Servizi veterinari delle ASL competenti effettuano attività di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 8 (Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori)
1. Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL competenti, per annotare, entro ventiquattro ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche.
2. La corretta tenuta del registro di cui al comma 1, viene verificata dal Servizi veterinari competenti con cadenza almeno trimestrale.
3. Il registro è composto da fogli o pagine progressivamente numerate.
4. Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l'obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.

Art. 9 (Corsi di formazione)
1. I commercianti e gli allevatori, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla regione.
2. I corsi sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a:
a) principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabile per il corretto governo degli animali;
b) norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali.
3. Le modalità di organizzazione e attuazione dei corsi sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 10 (Parchi faunistici)
1. I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti previsti da norme comunitarie e nazionali vigenti inerenti le specie selvatiche, sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, una relazione annuale contente:
a) il numero e le specie degli animali ospitati;
b) gli acquisti e le cessioni specificandone la provenienze e la destinazione;
c) le nascite e le morti;
d) gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali;
e) le modalità di assolvimento degli interventi sanitari specialistici in materia veterinaria.
2. Per quanto attiene alle nascite e alle morti, i titolari delle strutture sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
3. Al fine di garantire il benessere animale e le condizioni etologico-comportamentali, la Commissione regionale di cui all'articolo 14 interviene, in caso di animali classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, imponendo, ai titolari delle strutture, piani di gestione per il contenimento del numero delle nascite in cattività.

Art. 11 (Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)
1. I comuni, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per il rilascio della concessione del plateatico ai titolari di circhi mostre e spettacoli viaggianti, sono tenuti ad acquisire il preventivo nulla osta del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio per gli opportuni adempimenti igienico sanitari.
2. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti, ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1, sono tenuti a far pervenire ai comuni, almeno quindici giorni prima, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.
3. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il comune dovrà specificare all'atto del rilascio della concessione del plateatico il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.
4. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 12 (Recupero di animali esotici)
1. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell' autorizzazione di cui agli articoli 4 e 6 e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui all'articolo 14, l'emissione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli stessi ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione e avente le caratteristiche ed i requisiti stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 13 (Informazione ed educazione)
1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni animaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale, attua programmi di informazione ed educazione rivolti ai cittadini e finalizzati a far conoscere le norme, lo stato di conservazione, nonché le caratteristiche etologiche e fisiologiche delle specie esotiche detenute e commercializzate.

Art. 14 (Commissione regionale)
1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità la Commissione regionale Animali esotici.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) il Responsabile del Settore prevenzione veterinario o suo delegato;
b) un esperto in zoologia ed etologia individuato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
c) un rappresentante delle associazioni animaliste;
d) un esperto in materia di vigilanza sull'applicazione della Convenzione Internazionale sul commercio di animali esotici in via di estinzione.
3. La Commissione in caso di necessità può avvalersi di un esperto esterno che ritenga opportuno consultare per le verifiche di cui all'articolo 6, comma 6.
4. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 15 (Compiti e funzioni della Commissione regionale Animali esotici )
1. La Commissione di cui all'articolo 14 si riunisce almeno ogni tre mesi con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge. Svolge altresì i compiti indicati negli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 4 e 10 comma 3.

Art. 16 (Centro di Referenza Regionale Animali Esotici)
1. Al fine di fornire un supporto tecnicamente e scientificamente qualificato alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, è istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, il Centro di referenza regionale Animali Esotici.
2. La Giunta regionale con il Regolamento di cui all'articolo 22, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e il modello organizzativo e gestionale del Centro.

Art. 17 (Divieti)
1. È vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualsiasi parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di animali esotici.
2. È vietato utilizzare animali esotici in attività di pet therapy.

Art. 18 (Vigilanza)
1. Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo forestale dello Stato.
2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
a) di carattere igienico-sanitario;
b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
c) di salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Art. 19 (Garante per i diritti degli animali)
1. È istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.
4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.

Art. 20 (Compiti del Garante)
1. Il Garante ha il compito di:
a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;
d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;
e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili);
g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;
h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
j) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.
3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 21 (Sanzioni)
1. I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 4;
b) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4;
d) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 5, comma 5, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;
e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3;
f) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 7 comma 2, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;
g) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 8;
h) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2;
i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 10, comma 3;
j) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per le violazioni delle disposizioni di attuazione della presente legge contenute nel Regolamento di cui all'articolo 22.
2. La recidiva comporta un aumento di un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Art. 22 (Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, con Regolamento emana le disposizioni attuative della presente legge.
2. Il Regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 23 (Norme transitorie)
1. I commercianti e gli allevatori che, ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 43 (Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici), esercitano già tali attività, hanno l'obbligo di conseguire, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 22, l'attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 24 (Abrogazioni)
1. La legge regionale 43/1986 è abrogata dalla data di approvazione del regolamento attuativo della presente legge.

Art. 25 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a euro 100.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DB0902.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

 


 

LEGGE 43/1986 - ABROGATA!

Art. 1. (Definizione di animali esotici)
Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

Art. 2. (Vigilanza veterinaria)
Gli animali di cui al precedente articolo 1, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Unita' Socio Sanitaria Locale competente per territorio.
La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
- di carattere igienico-sanitario;
- di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattivita';
- di salvaguardia dell'incolumita' delle persone.

Art. 3. (Autorizzazione alla detenzione)
I possessori di animali esotici di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario della Unita' Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.
La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'autorizzazione alla detenzione e' nominale ed e' rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattivita'.
I possessori sono altresi' tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

Art. 4. (Autorizzazione al commercio)
L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente articolo 1 sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attivita' si svolge.
La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della Unita' Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.
L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
In caso di cessazione dell'attivita' di cui al primo comma del presente articolo, dovra' pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione e' tenuto a dimostrarne, a richiesta la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5. (Registrazione di carico e scarico)
I commercianti e gli allevatori degli animali di cui al precedente articolo 1 devono tenere un apposito registro di carico e scarico.

Art. 6. (Commissione regionale)
E' istituita presso l'Assessorato regionale alla Sanita' una Commissione regionale, con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge alle diverse specie di animali esotici e di verificare l'uniforme attuazione degli adempimenti in tutto il territorio regionale.
Alla Commissione spettano altresi' i compiti indicati nei successivi articoli 7, 8 e 11.
La Commissione e' cosi' composta:
- il responsabile del Servizio veterinario dell'Assessorato alla Sanita' o suo incaricato;
- un esperto in zoologia ed etologia, individuato nell'ambito delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nel quadrante di volta in volta interessato per competenza territoriale;
- un sanitario individuato fra i dipendenti dei Servizi veterinari delle Unita' Socio Sanitarie Locali del quadrante di volta in volta interessato.

Art. 7. (Rilascio delle autorizzazioni)
Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria e parere favorevole del Servizio veterinario della Unita' Socio Sanitaria Locale competente per territorio, previo nulla osta della Commissione regionale di cui al precedente articolo.
Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario accertare:
a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.

Art. 8. (Identificazione degli animali)
Per le esigenze di identificazione degli animali di cui al precedente articolo 1, la Commissione regionale puo', a seconda della specie, stabilire criteri e modalita' per il riconoscimento (contrassegni inamovibili, indelebili od altro) e richiederne l'applicazione.

Art. 9. (Vigilanza sui circhi equestri)
I circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4. Tuttavia, per consentire la vigilanza di cui al precedente articolo 2, e' fatto obbligo di far pervenire all'Assessorato regionale alla Sanita', Servizio veterinario, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.

Art. 10. (Vigilanza sui giardini zoologici stabili)
I gestori dei giardini zoologici stabili devono far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, all'Assessorato regionale alla Sanita', Servizio veterinario, ed ai Servizi veterinari delle Unita' Socio Sanitarie Locali competenti per territorio, un rapporto annuale contenente l'indicazione del numero e della specie degli animali detenuti, degli arrivi o delle partenze degli animali, specificandone la provenienza o la destinazione, delle nascite e delle morti in cattivita', degli standards di spazio relativi alle specie detenute e della qualita' dell'assistenza veterinaria relativa ad ogni specie detenuta.
Per quanto non previsto nel presente articolo riguardo ai giardini zoologici si rimanda al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954).

Art. 11. (Sequestro cautelativo. Revoca delle autorizzazione)
La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui al precedente articolo 6, l'emissione, da parte del Sindaco del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonche' l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione.

Art. 12. (Sanzioni)
I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:
- da L. 100.000 a L. 500.000 per la detenzione di animali esotici in assenza dei requisiti indicati dal precedente articolo 2;
- da L. 100.000 a L. 200.000 per la detenzione di animali esotici senza l'autorizzazione di cui al precedente articolo 3;
- da L. 300.000 a L. 1.000.000 per la detenzione di animali esotici a scopo di allevamento o commercio senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 4;
- da L. 100.000 a L. 300.000 per omissioni od irregolarita' nella registrazione di carico e scarico di cui al precedente articolo 5;
- da L. 100.000 a L. 200.000 per la mancata identificazione degli animali di cui al precedente articolo 8;
- da L. 200.000 a L. 500.000 per la omissione della segnalazione di cui al precedente articolo 9 da parte di circhi e serragli viaggianti.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate possono essere aumentate fino al triplo del massimo.

Art. 13. (Regolamento di attuazione)
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale approva un Regolamento di attuazione relativo alle condizioni di applicazione della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.