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UMBRIA - LR n. 19 de 19 luglio 1994 (Norme tutela animali d'affezione e prevenzione e controllo randagismo)

Umbria(Include agg. da LR n. 27 del 22 ottobre 2001 "Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate":
Art. 10 (Compiti tecnico-consultivi)
1. Al Comitato regionale per la protezione degli animali già previsto dall’articolo 14 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19, integrato nella composizione risultante dal comma 2, sono altresì attribuite funzioni di indirizzo e vigilanza per l’applicazione della presente legge, nonché compiti tecnico-consultivi in ordine alle problematiche connesse all’avvelenamento degli animali.
2. Alle riunioni del Comitato regionale di cui al comma 1 inerenti le problematiche connesse all’avvelenamento degli animali sono invitati un rappresentante delle associazioni dei cacciatori designato dall’U.N.A.V.I., un rappresentante delle associazioni dei tartufai ed un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale per l’Umbria e le Marche. Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui al comma 2
)

ARTICOLO 1 (Finalità della legge).
1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili agli altri animali ed all' uomo.
2. Ai fini della legge si intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, compresi quelli che svolgono attività utili all' uomo, nonchè i cani vaganti od inselvatichiti e le colonie di gatti liberi.