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VALLE D'AOSTA - LR n. 14 del 28 aprile 1994 (Norme tutela e corretto trattamento animali d'affezione)

Valle d'AostaABROGATA dalla legge n. 37 del 22 novembre 2010

(Include modifica - attuata all'art. 28, comma 4 - dalla LR n. 15 del 16 agosto 2001 - "Art. 8: Modificazione all'articolo 28 della legge regionale 14/1994")

 

ARTICOLO 1 (Finalità della legge)
1. La presente legge si propone di:

a) favorire la corretta convivenza tra l' uomo e l' animale di affezione; b) tutelare gli animali di affezione attraverso la repressione degli atti di crudeltà contro di essi; c) tutelare la salute pubblica e l' ambiente attraverso il corretto trattamento degli animali di affezione.

ARTICOLO 2 (Oggetto della legge: animali di affezione domestici e urbani)
1. Ai sensi della presente legge si intendono per:
a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l' uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui si possono anche far svolgere attività utili all' uomo senza però avere fini produttivi o alimentari; b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.

ARTICOLO 3 (Detenzione degli animali: limitazioni)

1. E' proibito detenere animali selvatici che, per caratteristiche innate e permanenti, non si possono adattare alla cattività o, comunque, alla vita domestica.
2. E' proibito detenere animali di affezione domestici in numero o condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il loro benessere o, comunque, da nuocere all' igiene, alla salite, alla quiete o all' incolumità dell' uomo o dell' ambiente.

ARTICOLO 4 (Cura degli animali)
1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere e, in particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze di ogni singola specie, a:
a) fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto; b) assicurare loro la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica; c) assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento per esigenze di igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali domestici, dell' uomo o di altri animali, una sistemazione che garantisca sia protezione sia possibilità di adeguato esercizio fisico; d) occuparsi della loro riproduzione nonchè della custodia, della salute e del benessere della prole; e) garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano; f) garantire la loro incolumità e, nello stesso tempo, garantire l' incolumità delle persone e degli altri animali con cui possono venire a contatto.

ARTICOLO 5 (Trasporto degli animali)
1. Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, in condizioni tali da non pregiudicare la loro salute e da non causare loro pena o sofferenza, nel rispetto delle norme di igiene e sanità pubblica.
2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere strutturati in maniera tale da:
a) garantire che al loro interno vi sia una ventilazione, una cubatura d' aria, uno spazio minimo vitale e di movimento adeguati alle condizioni di trasporto ed alle specie di animali trasportate; b) proteggere gli animali trasportati dalle intemperie e dalla possibilità di procurarsi eventuali ferimenti; c) consentire l' ispezione e la cura degli animali trasportati.

ARTICOLO 6 (Divieto di sfruttamento degli animali)
1. E' vietato sfruttare gli animali di affezione domestici.
2. Gli animali possono essere impiegati dall' uomo per lavoro o per altre attività nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

ARTICOLO 7 (Divieto di abbandono degli animali)
1. E' vietato abbandonare gli animali di affezione domestici.
2. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, in caso di sopravvenuta impossibilità al mantenimento, deve provvedere, a proprie spese, affinchè la loro oppressione avvenga in modo esclusivamente eutanasico tramite l' intervento di medici veterinari, ovvero deve segnalare l' evenienza, indicando i motivi che ne impediscono la detenzione, al Servizio igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta per essere autorizzato, a proprie spese, a consegnare gli animali ad apposite strutture pubbliche o private atte ad accoglierli.

ARTICOLO 8 (Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione degli animali di affezione domestici)
1. E' vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione domestici se non per immediata e necessaria difesa della propria o altrui persona.
2. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità , deve segnalarlo al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della valle d' Aosta o a veterinari liberi professionisti i quali, se lo ritengono necessario, provvedono alla soppressione in modo esclusivamente eutanasico.
3. Il Servizio ed i veterinari di cui al comma 2 devono rilasciare ai proprietari o detentori degli animali soppressi una dichiarazione dell' avvenuto abbattimento dalla quale risultino: a) generalità ed indirizzo del proprietario o detentore; b) specie e descrizione dell' animale soppresso; c) eventuale marca di identificazione dell' animale soppresso; d) causa della soppressione; e) luogo, data, timbro e firma del veterinario esecutore.
4. Qualora la soppressione sia attuata da veterinari liberi professionisti, questi devono trasmettere copia della dichiarazione di cui al comma 3 al Servizio igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale Valle d' Aosta.

ARTICOLO 9 (Divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali)
1. E' vietato, in ogni caso, sperimentare su animali di affezione vivi o effettuare pratiche di vivisezione.
2. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici in Valle d' Aosta non può cederli, in nessun caso, a istituti o laboratori che effettuano esperimenti su animali vivi o che praticano la vivisezione, anche se situati fuori del territorio della Regione.
3. E' consentito lo studio degli animali e dei loro comportamenti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/ 609/ CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), in base ai protocolli di ricerca internazionali e a condizione che, conformemente all' esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, questo implichi, nei loro confronti, maltrattamenti che generino pena o sofferenza.

ARTICOLO 10 (Allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici)
1. Chiunque intenda procedere all' allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per gli animali di affezione domestici, deve, nel rispetto delle vigenti norme per l' esercizio del commercio, farne preventiva richiesta scritta all' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.
2. I competenti servizi dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell' attività in corso di allestimento alle vigenti norme in materia di igiene, sanità pubblica, allevamento di animali ed alle norme della presente legge, formulano un parere scritto per il rilascio agli interessati, da parte dell' autorità comunale competente, dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività in questione.
3. I titolari degli esercizi commerciali e delle attività di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico degli animali.

ARTICOLO 11 (Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione degli animali di affezione urbani)
1. E' vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione urbani se non per immediata e necessaria difesa della propria o di altrui persona.

ARTICOLO 12 (Controllo delle popolazioni di specie di animali)
1. Qualora vi siano specie di animali urbani la cui eccessiva proliferazione, conformemente all' esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, costituisca pericolo per l' uomo, per altri animali, per l' ambiente, per l' igiene o per la sanità pubblica, la Giunta regionale, sentito il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, può disporre iniziative per il controllo delle popolazioni di quelle specie di animali avvalendosi anche della collaborazione di enti ed associazioni zoofile, animalistiche e protezionistiche.
2. Il controllo demografico si effettua mediante la limitazione incruenta delle nascite da attuarsi, quando possibile, attraverso la sterilizzazione degli animali a cura del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, ovvero, nel caso che la gravità della situazione lo richieda, di medici veterinari liberi professionisti con essa convenzionati.
3. Nel caso che, tra le iniziative disposte dalla Giunta regionale, sia prevista anche la cattura degli animali, questa deve essere effettuata con metodologie e mezzi, quali cartucce anestetizzanti, gabbie, reti e simili, tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto, e deve essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati convenzionati, competenti, chiaramente individuati dalla Giunta regionale.
4. La soppressione degli animali può essere autorizzata soltanto per quelli di comprovata pericolosità per i quali non è possibile procedere alla cattura e può essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblico, ovvero privati convenzionati, competenti, individuati dalla Giunta regionale.
5. I soggetti preposti alla cattura ovvero all' abbattimento di animali devono essere dotati di specifiche tessere di riconoscimento mentre esercitano le funzioni loro attribuite.

ARTICOLO 13 (Istituzione dell' anagrafe regionale canina)
1. Presso l' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta è istituita l' anagrafe regionale dei cani consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio della Regione.
2. L' anagrafe regionale canina è uno strumento utile per il controllo sanitario e numerico della popolazione dei cani, per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione ed il controllo del randagismo, per la repressione dell' abbandono dei cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietari o detentori.
3. L' anagrafe regionale canina è gestita dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta in collaborazione con i Comuni della Regione.
4. Per l' istituzione dell' anagrafe canina la Regione provvede all' acquisto delle attrezzature necessarie per l' allestimento di un apposito sistema informatico ed all' acquisto dei microprocessori occorrenti per il tatuaggio elettronico indolore da applicare ai cani, come previsto dall' art. 17, comma 1.

ARTICOLO 14 (Iscrizione all' anagrafe regionale canina)
1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di un cane, residenti nella Regione ovvero ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, devono provvedere alla sua iscrizione all' anagrafe regionale canina entro novanta giorni dalla nascita o, comunque, per i cani di età superiore, entro sessanta giorni dall' acquisizione del possesso dell' animale.
2. L' iscrizione si effettua, gratuitamente, presso il Comune di residenza o di abituale dimora dei proprietari o detentori del cane.
3. I proprietari o detentori di cagne devono, altresì , segnalare al Comune di residenza o di abituale dimora l' eventuale nascita di cuccioli entro quindici giorni dall' evento e non possono arbitrariamente liberarsene o sopprimerli; i cuccioli indesiderati, terminato il normale periodo di allattamento e svezzamento, possono essere ceduti, a condizione che i proprietari o detentori medesimi, abbiano, nel frattempo, provveduto a far sterilizzare le proprie cagne, con le modalità previste all' art. 7, comma 2, al canile regionale, di cui all' art. 21, che provvederà alla loro successiva sistemazione.
4. I medici veterinari liberi professionisti che, nell' esercizio della loro attività , vengano a conoscenza dell' esistenza di cani non iscritti all' anagrafe regionale canina ovvero della nascita dei cuccioli, devono segnalare la circostanza al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.

ARTICOLO 15 (Codice di identificazione del cane)
1. Ad ogni cane iscritto all' anagrafe regionale canina è assegnato un codice di identificazione alfanumerico che contraddistingue in modo specifico e senza possibilità di duplicazione ciascun cane.

ARTICOLO 16 (Modalità di gestione dell' anagrafe regionale canina)
1. L' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta predispone e stampa i certificati di iscrizione all' anagrafe regionale canina, redatti in tre copie e recanti i campi necessari per l' acquisizione dei seguenti dati:
a) generalità ed indirizzo del proprietario o detentore del cane; b) nome, data di nascita, sesso, razza e caratteristiche somatiche del cane; c) codice di identificazione, prestampato, da assegnare al cane; d) luogo, data, timbro del Comune a firma dell' addetto comunale al rilascio dei certificati; e) luogo, data, timbro e firma del veterinario che ha eseguito l' operazione di tatuaggio sul cane in conformità a quanto previsto dall' art. 17.
2. L' Unità sanitaria locale delle Valle d' Aosta rifornisce periodicamente i Comuni della Regione del numero necessario di certificati di iscrizione all' anagrafe regionale canina.
3. I Comuni attivano le operazioni di iscrizione dei cani presenti sul proprio territorio all' anagrafe regionale canina provvedendo a:
a) richiedere, periodicamente, all' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta il numero necessario di certificati di iscrizione di cui al comma 1; b) compilare, secondo le indicazioni fornite, dai proprietari o detentori di cani presentatisi per iscrivere all' anagrafe il proprio cane ai sensi dell' art. 14, i certificati di iscrizione in triplice copia, rispettanto l' ordine progressivo dei codici di identificazione prestampati; c) rilasciare una copia del certificato di iscrizione, che deve sempre seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o di detenzione, al proprietario o detentore del cane; d) trattenere una copia del certificato di iscrizione e farne pervenire una, entro due mesi dalla data del rilascio, al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta; e) segnalare al Servizio di cui alla lettera d) eventuali casi di randagismo o di cani vaganti che costituiscano pericolo per l' uomo, per le sue colture, per altri animali, o, comunque, per l' igiene e la salute pubblica.
4. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, oltre alle normali funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, gestisce l' anagrafe regionale canina provvedendo a:
a) allestire, nell' ambito dei propri uffici, con il supporto di un apposito sistema informatico, il registro della popolazione canina presente nel territorio della Regione; b) curare il continuo aggiornamento del registro inserendo ed elaborando di volta in volta i dati che pervengono dai Comuni della Regione dai veterinari incaricati di eseguire le operazioni di tatuaggio di cui all' art. 17; c) trasmettere al Servizio della Sanità dell' Assessorato della sanità ed assistenza sociale ed ai COmuni della Regione, ogni anno, una copia aggiornata dell' anagrafe regionale canina; d) comunicare, semestralmente, i dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste che che facciano richiesta; e) predisporre gli interventi per contrassegnare, mediante il tatuaggio elettronico indolore di cui all' art. 17, ogni cane iscritto all' anagrafe regionale canina.

ARTICOLO 17 (Operazione di tatuaggio dei cani iscritti all' anagrafe regionale canina)
1. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di un Comune dell' avvenuta iscrizione di un cane all' anagrafe regionale canina, provvede a contrassegnare il cane mediante l' applicazione di un tatuaggio elettronico indolore con microprocessore da impiantare, di norma, nel collo dell' animale.
2. L' operazione di tatuaggio va compiuta, preferibilmente, tra il sesto ed il nono mese di vita del cane ed è praticata esclusivamente da medici veterinari dipendenti dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l' Unità sanitaria o dalla stessa autorizzati.
3. L' operazione di tatuaggio è eseguita presso gli ambulatori predisposti sul territorio della Regione dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta ovvero presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti convenzionati o autorizzati ovvero presso locali adeguati ed igienicamente idonei messi a disposizione dai Comuni.
4. I Comuni su indicazione del Servizio di giene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, rendono noti il calendario, gli orari ed il luogo in cui i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto ad iscrivere il proprio animale all' anagrafe regionale canina devono presentarsi per sottoporre il proprio cane all' operazione di tatuaggio.
5. L' operazione di tatuaggio è gratuita soltanto per i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto all' iscrizione del proprio cane all' anagrafe regionale canina nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge; qualora, per poter eseguire le operazioni di tatuaggio su di un cane si rendano necessari interventi di sedazione o contenimento, le relative spese sono a carico dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.
6. Il medico veterinario che ha compiuto l' operazione di tatuaggio su di un cane deve indicare l' avvenuto contrassegno segnando luogo, data, e i propri timbro e firma sulla copia del certificato di iscrizione all' anagrafre regionale canina in possesso del proprietario o detentore; il medico veterinario deve, altresì , trasmettere un certificato di avvenuta marcatura, riportante il codice di identificazione del cane, al Comune presso cui lo stesso era stato iscritto ed al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta che provvede ad allegarlo al certificato di iscrizione precedentemente ricevuto dal Comune e ad aggiornare il registro della popolazione canina.

ARTICOLO 18 (Iscrizione all' anagrafe di cani provenienti da fuori della Regione o già tatuati)
1. L' obbligo di iscrizione dei cani all' anagrafe regionale canina e di applicazione del relativo tatuaggio sussisti sia per i cani provenienti da fuori della Regione che rientrino nelle condizioni di cui all' art. 14, comma 1, anche se già tatuati ai sensi di disposizioni normative diverse dalla presente legge, sia per i cani già tatuati a seguito di iniziative di enti cinofili, di associazioni di allevatori di cani o per l' iscrizione a libri genealogici di razza.

ARTICOLO 19 (Cani esentati dall' obbligo di iscrizione all' anagrafe regionale canina)
1. Sono esentati dall' obbligo di iscrizione all' anagrafe regionale canina e di applicazione del relativo tatuaggio:
a) i cani al seguito di proprietari o detentori di passaggio o in soggiorno temporaneo nella Regione, la cui permanenza non si protragga oltre i novanta giorni; b) i cani di età inferiore ai sei mesi allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificamente autorizzati ai sensi dell' art. 10.
2. L' introduzione nella Regione di cani da parte di proprietari o detentori, per una permanenza superiore a trenta giorni, deve, comunque, essere segnalata al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta mediante una scheda, predisposta dal Servizio medesimo, che viene messa a disposizione di turisti e visitatori tramite i Comuni e le aziende di promozione turistica.
3. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno, comunque, l' obbligo di tenere un apposito registro a carico e scarico degli animali.

ARTICOLO 20 (Trasferimento, cessione, smarrimento, sottrazione, ferimento e morte dei cani)
1. I proprietari o detentori di cani, entro cinque giorni dall' evento, devono denunziare al Comune, di residenza o di abituale dimora, presso il quale avevano iscritto il proprio cane all' anagrafe regionale canina ai sensi dell' art. 14, i seguenti avvenimenti: a) il trasferimento della propria residenza o abituale dimora per i periodi superiori a novanta giorni; b) la cessione definitiva della proprietà o della detenzione, a qualsiasi titolo, del cane; c) lo smarrimento o la sottrazione del cane; d) la morte del cane.
2. I Comuni provvedono a segnalare gli avvenimenti di cui al comma 1 al Servizio di giene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta entro dieci giorni dal ricevimento della denunzia da parte dei proprietari o detentori dello stesso.
3. Chiunque provochi, accidentalmente, il ferimento o la morte di un cane è tenuto a segnalare la circostanza al canile regionale, di cui all' art. 21, per gli opportuni provvedimenti.
4. I proprietari o detentori di cani, nel caso di morte del proprio animale, non possono arbitrariamente sbarazzarsi del corpo inanimato, ma devono contattare il canine regionale, di cui all' art. 21, presso il quale si provvederà alla cremazione in strutture appositamente adibite allo scopo.

ARTICOLO 21 (Canile regionale)
1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione canina presente nella Regione, è istituito in Valle d' Aosta un unico canile, di proprietà regionale, presso cui sono assicurati:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli art. 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modificazioni: b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero al loro affidamento ad eventuali richiedenti; c) il ricovero e la custodia per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l' affidamento ad eventuali richiedenti; d) il soccorso e le prime cure ad animali vaganti feriti; e) il trattamento profilattico e vaccinale degli animali contro le malattie più comuni; f) la cremazione dei corpi di anomali morti.
2. Il canile regionale deve essere convenientemente isolato fisicamente ed acusticamente da altri edifici, in particolar modo se adibiti a civile abitazione, e la sua ubicazione deve essere approvata dai competenti servizi dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta che ne valutano anche l' idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali.
3. Il canile deve essere dotato di un reparto adibito ai cani in custodia temporanea, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un reparto per il ricovero permanente o, comunque, oltre i termini previsti per la custodia temporanea e di un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli art. 86 e 87 del dpr 320/ 1954 e successive modificazioni; il canile deve, altresì , essere dotato, per i cani ivi ricoverati o ospitati presso i rifugi comunali di cui all' art. 23 e per i gatti ospitati presso l' apposito ricovero regionale, di seguito denominato gattile regionale, di cui all' art. 25, di un ambulatorio veterinario, fornito delle attrezzature e del materiale necessari per il trattamento profilattico e vaccinale dei cani, per prelievo di laboratorio, per accertamenti diagnostici, per interventi chirurgici o terapeutici, per l' eventuale soppressione eutanasica di animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, per operazioni di tatuaggio dei cani, per interventi di sterilizzazione di cani e gatti, per il soccorso e per le prime cure ad animali vaganti feriti; il canile deve, infine, essere dotato di un crematorio per la cremazione dei corpi di animali morti.
4. La gestione non sanitaria del canile, ivi compresi il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti ed al servizio di trasporti dei corpi di animali morti, può essere affidata ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare con la Regione ed approvate dalla Giunta regionale, nelle quali devono essere previsti dei programmi di attività concordati con il Servizio di igiene, sanità pubblicata ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta; l' attività svolta, nell' ambito delle convenzioni, da enti ed associazioni e dal personale da essi impiegato, può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per la gestione sanitaria del canile, sulla base dei programmi concordati.
5. Le spese per la costruzione, la ristrutturazione, l' ammodernamento, l' acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie e per la gestione non sanitaria del canine sono a carico della Regione. 6. La gestione dell' ambulatorio veterinario e del reparto di isolamento ed osservazione sanitaria è affidata al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, cui competono anche la vigilanza ed il controllo igienico - sanitario dell' intero canile; le spese relative alla gestione sanitaria del canile per l' acquisto delle attrezzature e del materiale sanitario occorrenti per l' ambulatorio veterinario e per il reparto di isolamento ed osservazione sanitaria sono a carico dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.

ARTICOLO 22 (Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale)
1. Le autorità di pubblica sicurezza, il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste devono segnalare la presenza di cani vaganti, randagi o inselvatichiti al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta il quale, qualora sussista pericolo per l' uomo, per le sue colture, per altri animali o, comunque, per l' igiene e la salute pubblica, predispone gli interventi necessari per la loro cattura ovvero, se questa non è possibile, per il loro abbattimento in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane nel cui territorio è avvenuta la segnalazione.
2. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, ovvero il loro abbattimento, nei casi di comprovata pericolosità per l' uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, devono essere attuati con metodologie e mezzi tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e possono essere messi in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati, competenti, convenzionati con i Comuni e le Comunità montane interessati, individuati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta e dai Comuni e Comunità montane stessi.
3. i soggetti preposti alla cattura ovvero all' abbattimento dei animali devono essere dotati di specifiche tessere di riconoscimento mentre esercitano le funzioni loro attribuite.
4. In caso di cattura o di ritrovamento di cani vaganti, randagi o inselvatichiti, si deve immediatamente provvedere al loro trasferimento presso il canile regionale dove gli stessi sono sottoposti a visita veterinaria da parte di medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.
5. I cani catturati o ritrovati sono custoditi presso il canile regionale per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero alla loro cessione ad eventuali richiedenti; i cani sono tenuti in custodia temporanea per un periodo massimo di sessanta giorni; trascorso tale periodo, i cani devono essere trasferiti nel reparto adibito al ricovero permanente.
6. Qualora sia stato catturato o ritrovato un cane regolarmente tatuato e, quindi, iscritto all' anagrafe regionale canina, il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta provvede all' individuazione del proprietario o detentore per la restituzione dell' animale.
7. Qualora sia stato ritrovato un cane non tatuato e non iscritto all' anagrafe regionale canina, di presumibile età superiore a novanta giorni, reclamato dal proprietario detentore, il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, prima di procedere alla restituzione, deve tatuarlo a spese del proprietario o detentore medesimo, dopo essersi assicurato che lo stesso abbia provveduto all' iscrizione del cane all' anagrafe regionale canina.
8. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di un cane di cui sia stato individuato il proprietario o detentore sono in ogni caso, a carico del proprietario o dententore medesimo sulla base di tariffe determinate dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.
9. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio e ricoverati presso il canile regionale devono essere iscritti all' anagrafe regionale canina e tatuati dai medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta; se questi cani non sono reclamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l' echinococcosi ed altre malattie trasmissibili.
10. I cani catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile regionale non possono, in nessun caso, essere destinati alla sperimentazione ed alla vivisezione e, di norma, non possono essere soppressi; essi, fatto salvo quanto previsto dagli art. 86, 87 e 91 del dpr 320/ 1954 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità
11. Presso il canile regionale devono essere tenuti registri di carico e scarico degli animali ricoverati.

ARTICOLO 23 (Rifugi comunali per cani)
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane possono realizzare o, comunque, garantire la presenza sul proprio territorio di rifugi per il ricovero temporaneo, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dei cani.
2. I rifugi comunali per cani garantiscono il ricovero degli animali catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero al loro trasferimento al canile regionale per il ricovero permanente.
3. L' ubicazione dei rifugi comunali per cani deve essere approvata dalla Giunta regionale, sentiti i competenti servizi dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta che ne valutano la necessità e l' idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali.
4. Per la realizzazione dei rifugi comunali per cani la Regione contribuisce nelle spese per la costruzione, la ristrutturazione, l' ammodernamento e l' acquisto di attrezzature nella misura massima del settanta per cento dell' ammontare delle spese stesse e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della regione; la restante parte è a carico dei Comuni e delle Comunità montane così come le spese per la gestione e la conduzione.
5. I Comuni e le Comunità montane che intendono avvalersi del contributo regionale per la realizzazione di rifugi comunali per cani devono presentare domanda, corredata da dettagliato preventivo di spesa, al Servizio della sanità dell' Assessorato della sanità ed assistenza sociale entro il 30 giugno di ogni anno per ottenere l' assegnazione del contributo per l' anno successivo.
6. Il dirigente del Servizio della sanità dell' Assessorato della sanità ed assistenza sociale, responsabile del procedimento, istituisce la pratica nei duecentosettanta giorni successivi al ricevimento dell' istanza; i contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro trecentosessantacinque giorni dalla presentazione dell' istanza.
7. La vigilanza ed il controllo igienico - sanitario dei rifugi comunali per cani sono affidati al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.

ARTICOLO 24 (Trattamento dei gatti)
1. Le norme di cui al presente capo, fatta eccezione per quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese ai gatti; in particolare sussistono anche per i proprietari o detentori di gatte, gli obblighi di cui all' art. 14, comma 3.
2. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà o spostarli dal loro habitat.
3. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, con i Comuni e le Comunità montane interessati, al fine di controllare la popolazione dei gatti mediante la limitazione delle nascite, predispone gli interventi necessari per la cattura dei gatti che vivono in libertà , per la loro sterilizzazione e la loro riammissione nel gruppo di appartenenza.
4. Gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezionistiche possono, di intesa con il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, con i Comuni e con le Comunità montane interessati, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà , assicurandone la cura della salute e e le condizioni di sopravvivenza.

ARTICOLO 25 (Gattile regionale)
1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione felina presente nella Regione, è istituito in Valle d' Aosta un unico gattile, di proprietà regionale, previsto come sezione, annessa o distaccata, del canile regionale di cui all' art. 21.
2. Per l' ubicazione, la gestione e la costruzione del gattile regionale vale quanto previsto per il canile regionale all' art. 21, comma 2, 4 e 5.
3. Presso il gattile regionale sono assicurati: a) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti nei casi previsti dagli art. 86 e 87 del dpr 320/ 1954 e successive modificazioni; b) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti che vivono in libertà , catturati, per il tempo necessario alle operazioni di sterilizzazione degli stessi da parte dei medici veterinari dipendenti dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta ovvero da parte di medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l' Unità sanitaria locale stessa; c) il ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussistano le condizioni nè per la loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero l' affidamento ad eventuali richiedenti, nè per la loro messa in libertà , nè per la loro soppressione.
4. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di gatti reclamati dai proprietari o detentori sono, in ogni caso, a carico dei proprietari o detentori medesimi sulla base di tariffe determinate dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.

ARTICOLO 26 (Prevenzione del randagismo di cani e gatti)
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti si attua anche mediante la limitazione delle nascite e, di norma, la sterilizzazione di cani e gatti si effettua su proposta o con il consenso dei proprietari o detentori; se i cani ed i gatti catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile ed il gattile regionali non sono reclamati entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di quindici giorni, devono essere sterilizzati da medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l' Unità sanitaria locale stessa.
2. Per la corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge, che si pongono come strumento fondamentale per la prevenzione del randagismo di cani e gatti, la Giunta regionale, sentito il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta ed avvalendosi anche della collaborazione di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, definisce programmi di azione ed interventi volti a conseguire le finalità della presente legge.
3. In particolare, i programmi di cui al comma 2 possono prevedere:
a) iniziative, da svolgere anche in ambito scolastico, dirette a sensibilizzare, ad informare e ad educare i giovani e i cittadini sul tema di un corretto rapporto di convivenza tra l' uomo e gli animali con l' intento di fare acquisire una nuova coscienza volta alla tutela ed al rispetto degli animali ed alla difesa del loro habitat; b) attività culturali di studio e di ricerca scientifica volte a favorire la conoscenza degli animali, dei loro comportamenti e delle loro abitudini di vita; c) iniziative di coordinamento delle attività in materia di tutela degli animali svolte dalla Regione, dai Comuni, dalle Comunità montane, dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, da enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste; d) corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie zoofile volontarie e per il personale della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane, del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, addetto ai servizi di cui alla presente legge; e) ogni altra iniziativa utile alla realizzazione delle finalità della presente legge.
4. Ai Comuni, alle Comunità montane, agli enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste operanti nella Regione, riconosciuti come persone giuridiche di diritto privato ed aventi come fine statutario principale la tutela degli animali, la Regione concede contributi per iniziative volte all' incentivazione della protezione degli animali ed alla prevenzione del randagismo, nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi su domanda da presentarsi al Servizio della sanità dell' Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale almeno sei mesi prima della data prevista per l' avvio delle iniziative, corredata da un programma delle attività da realizzare e da un dettagliato preventivo di spesa.
6. Il dirigente del Servizio della sanità dell' Assessorato della sanità ed assistenza sociale, responsabile del procedimento, istruisce la pratica nei trenta giorni successivi al ricevimento dell' istanza.
7. I contributi di cui al comma 4 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione dell' istanza e possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del cinquanta per cento dell' ammontare dei contributi stessi; all' erogazione del saldo si provvede previa presentazione al Servizio della sanità dell' Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti per la completa e corretta realizzazione del programma di attività ammesso a contribuzione.

ARTICOLO 27 (Contributi regionali per la tutela del patrimonio zootecnico)
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione concede contributi alle imprese agricole e zootecniche a titolo di risarcimento per le perdite di animali causate da cani randagi, vaganti o inselvatichiti, comprovate e accertate dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, ferme restando le responsabilità di eventuali proprietari o detentori dei cani, secondo quanto stabilito dall' art. 2052 del codice civile.
2. I contributi sono erogati dalla Giunta regionale nella misura del settanta per cento del valore dell' animale in vita, determinato dal Servizio di cui al comma 1, con modalità definite con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dell' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 28 (Sanzioni)
1. Fermo restando quanto stabilito in materia di maltrattamento di animali dall' art. 727 del codice penale, per l' inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative del pagamento delle seguenti somme:
a) da lire cinque milioni a lire dieci milioni per chiunque contravvenga alle norme di cui all' art. 9, comma 2; b) da lire un milione a lire tre milioni per chiunque contravvenga alle norme di cui all' art. 8, comma 1, all' artº 9, comma 1 e all' art. 11; c) da lire trecentomila a lire un milione per chiunque contravvenga alle norme di cui all' art. 3, 4, 5, comma 1, e all' art. 6 e per chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella o presso la propria abitazione, ivi compresi eventuali cuccioli; d) lire centocinquantamila per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all' anagrafe regionale canina secondo quanto previsto dall' art. 14, comma 1, e per chiunque ometta di segnalare l' eventuale nascita di cuccioli di cani e gatti secondo quanto stabilito dall' art. 14, comma 3 e dall' art. 24, comma 1; e) lire centomila per chiunque, avendo iscritto il proprio cane all' anagrafe regionale canina, ometta di sottoporlo all' operazione di tatuaggio elettronico indolore con microprocessore, come previsto dall' art. 17, e per chiunque ometta di segnalare gli avvenimenti di cui all' artº 20, commi 1, 3 e 4.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si intendono automaticamente triplicate in caso di recidiva.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti autorizzati ad applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.
4. 4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono destinate al finanziamento del canile e del gattile regionali di cui agli articoli 21 e 25. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le necessarie variazioni di bilancio.

ARTICOLO 29 (Imposte: esenzioni)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale, sono, comunque, esenti da ogni imposta nel territorio della Regione:
a) i cani adibiti alla guida dei ciechi e degli handicappati; b) i cani adibiti alla ricerca di persone sepolte da valanghe, frane, slavine, crolli di edifici o altre calamità ; c) ogni altro cane di accertata e comprovata utilità sociale e vitale per l' uomo.

ARTICOLO 30 (Norme transitorie)
1. L' anagrafe regionale canina, di cui all' art. 13, dovrà essere attivata entro sei mesi dalla data di approvazione dello standard unico europeo che uniformerà i sistemi di identificazione elettronica degli animali di affezione mediante applicazione di un tatuaggio indolore con microprocessore.
2. Coloro che, alla data di attivazione dell' anagrafe regionale canina, siano proprietari o detentori di cani devono procedere agli adempimenti previsti dall' art. 14, comma 1, entro i successivi dodici mesi.

ARTICOLO 31 (Abrogazioni)
1. La legge regionale 7 luglio 1987, n. 53 (Istituzione dell' anagrafe dei cani e norme per la loro tutela) è abrogata. 2. La legge regionale 27 luglio 1989, n. 43 (Concessione di un contributo annuo ad una Associazione protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del Canile Regionale) è abrogata con decorrenza 1 gennaio 1995.

ARTICOLO 32 (Introito delle sanzioni)
1. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

ARTICOLO 33 (Determinazione e copertura degli oneri)
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono valutati, per il triennio 1994/ 1996, in annue lire 500.000.000.
2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l' applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d' Aosta), tenuto conto degli importi determinati per i singoli interventi dalla Giunta regionale all' atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.
3. Alla copertura degli oneri a carico dell' esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69920 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1994 a valere sull' apposito accantonamento previsto all' allegato n. 8 al bilancio stesso (Promozione sociale e sanità - Strutture Interventi per la tutela ed il corretto trattamento degli animali - E. 2.4.).
4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue lire 500.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/ 1996.
5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sugli istituendi capitoli n. 59660, 59680, 59720 e 59740 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

OMISSIS