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VENETO - DGR n. 53/1974 ("tutela fauna inferiore e flora")

veneto(DGR n. 53 del 15 novembre 1974 inerente le "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora" (estratto). Tratto dal sito ufficiale del Bollettino della regione Veneto)

DGR n. 53 del 15 novembre 1974
"Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora"

(Estratto)

TITOLO II - TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE

Articolo 3
È vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.
È, altresì, vietato nel territorio della Regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonché uova, larve, adulti di tali specie.

Articolo 4
La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente ispettorato ripartimentale delle foreste, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va indirizzata all`ispettorato ripartimentale delle foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.
L`autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Articolo 5
È vietata durante tutto l`anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi.
La cattura di tutte le specie del genere Rana L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo.
Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.
È comunque vietata in tutto il periodo dell`anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un`ora dopo il tramonto a un`ora prima della levata del sole.

TITOLO V - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI. ORGANI E PROCEDURE

Articolo 16
Sono incaricati dell`osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell`ambiente, su autorizzazione della giunta regionale.
Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall`art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.
Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1952.

Articolo 17
Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l`applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da € 7 a € 46 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5;
b) (lettera abrogata);
c) da € 5 a € 30 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8;
d) da € 7 a € 46 per la violazione ai vincoli di cui all`art. 7;
e) da € 12 a € 77 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10.

Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge.
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all`altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell`autorità è obbligata in solido con l`autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.


NOTA:
La Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 53 è stata così modificata e integrata dai seguenti provvedimenti:
L. R. 6 agosto 1987, n. 42;
L. R. 31 marzo 1992, n. 14.