Stampa

VENETO - LR n. 17/2014 ("Modifica LR n.17/2004 per detenzione e per accesso in giardini e spiagge per animali d'affezione")

Veneto(Legge regionale Veneto n. 17 del 19 giugno 2014 inerente la "Modifica della LR n. 60/1993", che introduce nuove norme per la detenzione di animali d'affezione e per l'accesso degli animali stessi nei parchi e giardini pubblici e in spiaggia. Tratto dal sito ufficiale del Bollettino della regione Veneto).

Art. 1 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.”.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.
6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi.”.

Art. 3 - Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

"Art. 18 bis - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2. Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.”.

Art. 4 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.”

Art. 5 - Norma transitoria
1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 , così come introdotto dall’articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.