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ITALIA - Corte Costituzionale - sentenza n. 190/2011 (Deroga a divieto caccia LR Toscana n.50/2010 e LR Lombardia 16/2010: illegittimità costituzionale)

ItaliaEsiste una Direttiva Europea (la Dir. 2009/147/CE - ex Dir. 79/409/CEE - concernente la conservazione degli uccelli selvatici) in cui l'art. 9 tratta l'introduzione di (possibili) deroghe al divieto di caccia e al divieto di cattura di esemplari appartenenti alla fauna selvatica (si legga: cattura e utilizzo di richiami vivi, cioè gli uccelli usati come esche per cattura o caccia di altri uccelli)

COSA SIGNIFICA?
Tale Direttiva europea deve essere rispettata da ogni legge regionale di competenza, cosa che nel caso in oggetto non è avvenuto per cui la C. Costituzionale ha stabilito che:
- La LR Lombardia n. 16/2010 ("Approvazione piano di cattura di richiami vivi per stagione venatoria 2010/2011") attua la deroga senza minimamente possedere le condizioni e i presupposti richiesti dalla direttiva per simili deroghe.
- L'art. 2 della LR Toscana n. 50/2010 ("Disciplina ’attività di cattura uccelli da richiamo appartenenti a specie cacciabili per il 2010") giustifica la deroga su un nulla di fatto, non avendo chiarito perché l' allevamento in cattività non sia abbastanza per fornire richiami vivi, quale valida alternativa alla cattura degli stessi.

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», e dell’art. 2 e allegato A della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 22-25 novembre 2010 ed il 26 novembre -1° dicembre 2010, depositati in cancelleria il 30 novembre 2010 ed iscritti ai nn. 116 e 117 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Lombardia e Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marcello Cardi per la Regione Lombardia e Lucia Bora per la Regione Toscana.

 

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 22 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.


1.1. – Col primo motivo di ricorso, la legge regionale n. 16 del 2010 è censurata per aver autorizzato la gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate nell’Allegato A della legge medesima «in assenza dei presupposti e delle condizioni poste» dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta, senza alcuna modificazione sostanziale, nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), ponendosi così in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost.


In particolare il ricorrente, dopo aver ricordato che la direttiva citata subordina la «possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all’impiego di modalità selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio», lamenta il mancato rispetto di tali condizioni da parte della legge regionale impugnata; cosa che, sempre ad avviso del ricorrente, risulterebbe confermata «dal parere negativo dell’ISPRA formulato con note del 20/7/2010 e del 20/8/2010».


Nel ricorso si osserva, inoltre, che la norma impugnata costituisce l’esatta riproduzione della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)», dichiarata incostituzionale con sentenza n. 266 del 2010 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.


2. – In secondo luogo, sempre ad avviso del ricorrente, la legge regionale violerebbe il principio stabilito dall’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale la potestà legislativa regionale in ordine alla autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi dovrebbe essere esercitata in presenza di un parere favorevole dell’ISPRA, nonché la legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi), della quale la legge impugnata costituirebbe «attuazione».

Pertanto, posto che la citata disposizione statale integrerebbe una «misura minima di tutela e quindi inderogabile per il legislatore regionale», il mancato rispetto di essa determinerebbe, sempre secondo il ricorrente, la violazione dell’«esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.


3. – Il ricorrente formula, altresì, istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti per accordare la tutela in via d’urgenza ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).


4. – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente inammissibile o, comunque, infondato.


4.1. – Dopo aver ricostruito il quadro normativo comunitario e statale di riferimento, la resistente premette che la legge impugnata ha approvato il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 in base all’art. 1 della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi), che stabilisce che «la Regione, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) […], disciplina con la presente legge […] la cattura di uccelli da richiamo prevista dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)» (art.1). La finalità della disciplina censurata, precisa ancora la difesa regionale, è «quella di assicurare il rifornimento dei richiami vivi ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria nella forma da appostamento fisso e temporaneo».


4.2. – Ciò premesso, in ordine al primo motivo del ricorso, la difesa regionale deduce che l’art. 9 della direttiva 2009/147/CE ammette la possibilità di derogare al divieto di cattura dei richiami vivi, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», al fine di consentire «in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità» (art. 9, paragrafo 1, lettera c).


Il secondo comma dello stesso art. 9 della direttiva, prosegue la Regione, dispone che le predette deroghe dovranno menzionare: le specie coinvolte, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui dette deroghe possono essere applicate, l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, nonché, infine, i controlli che saranno effettuati.


Orbene, la difesa regionale evidenzia che «l’ultima normativa che si è occupata della cattura dei richiami vivi è la legge regionale n. 3/2007 […] che all’art. 1, comma 2, prevede che il Consiglio regionale approvi con legge, “sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)” (ora ISPRA), entro il mese di giugno di ogni anno, il piano con cui è individuato il numero massimo di impianti da abilitare per provincia e il numero massimo dei richiami vivi da catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni provincia».


La Regione Lombardia osserva, inoltre, che detto piano è stato adottato – per l’anno 2010/2011 – con la legge impugnata, in considerazione della comprovata insufficienza (desunta dai dati forniti dalle singole province) del patrimonio di richiami vivi appartenenti alle specie in essa individuate in possesso dei cacciatori lombardi rispetto all’ammontare potenzialmente consentito in base alle previsioni della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria). Cosicché, proprio per colmare tale divario, le singole province hanno richiesto l’attivazione di 66 impianti di cattura.


La Regione Lombardia deduce, infatti, di non disporre allo stato di un sistema alternativo alla cattura, nonostante l’amministrazione regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 1 della citata legge n. 3 del 2007, abbia da tempo attivato e finanziato un programma finalizzato all’incremento dell’allevamento delle specie di uccelli utilizzabili come richiami vivi (così come sarebbe stato riconosciuto anche dall’ISPRA nel parere reso in data 20 luglio 2010).

Inoltre, per quanto attiene ai controlli, si osserva che essi vengono posti in essere da operatori esperti e in possesso dell’apposito attestato di idoneità, nel rispetto di un protocollo intercorrente tra impianto di cattura, Provincia e ISPRA.

Quanto poi all’individuazione delle specie utilizzate quali richiami vivi, la difesa regionale sottolinea che, in quanto appartenenti a specie cacciabili, esse sarebbero soggette ad un prelievo ben più consistente attraverso l’esercizio venatorio, sicché, anche sotto tale profilo, non vi sarebbe alcun contrasto della disciplina impugnata con le esigenze di conservazione delle diverse specie coinvolte dettate dalla direttiva 2009/147/CE.


4.3. – In riferimento al secondo motivo di ricorso, la resistente osserva che l’art. 4 della legge n. 157 del 1992 prevedrebbe, in relazione all’attività di cattura, la necessità di acquisire il parere dal competente Istituto (ISPRA), ma non anche che la potestà legislativa regionale risulti vincolata da esso. Ne deriverebbe, pertanto, secondo la difesa regionale, che, «applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività», il parere reso da tale organo sull’approvazione del numero dei richiami vivi possa essere disatteso dall’Amministrazione regionale.


Pertanto, risulterebbe evidente la «non vincolatività del parere reso dall’ISPRA in data 20 luglio - 20 agosto 2010», con la conseguenza che non potrebbe rilevarsi alcuna violazione né dell’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, né dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.


4.4. – Con riguardo alla richiesta di sospensiva, la difesa regionale eccepisce l’assenza di entrambi i presupposti per l’applicabilità del disposto di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953.


5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato, in riferimento ai medesimi parametri dianzi indicati, l’art. 2 e l’allegato A da esso richiamato della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)».


6. – Il ricorrente premette che la legge regionale n. 50 del 2010 ha la finalità di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2010, e che tale potestà deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto disposto dall’art. 117, primo comma, Cost., nonché dai principi generali previsti dalla legge n. 157 del 1992, quale disciplina «contenente gli standard minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.


6.1. – Secondo il ricorrente, l’autorizzazione alla cattura delle specie indicate nell’Allegato A dell’art. 2 della legge regionale in epigrafe non rispetterebbe i presupposti e le condizioni poste dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE, in violazione del vincolo comunitario, di cui all’art. 117, primo comma, Cost.

Avendo al riguardo il rimettente ribadito le medesime argomentazioni contenute nel ricorso avverso la legge regionale della Lombardia n. 16 del 2010, rileva che, anche in questo caso, la norma impugnata costituirebbe «l’esatta riproposizione della legge regionale Toscana n. 53 del 2009», già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 266 del 2010, per violazione dell’articolo 117, primo comma, Cost.


7. – In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, la normativa regionale impugnata, «disponendo l’autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria in corso in contrasto con il parere sfavorevole reso dall’ISPRA», violerebbe l’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che richiederebbe «espressamente l’acquisizione del parere favorevole dell’ISPRA».


Conseguentemente, considerato che il citato art. 4 rappresenterebbe «una misura minima di tutela», in quanto tale «inderogabile per il legislatore regionale», il suo mancato rispetto farebbe «venir meno quegli standard minimi e uniformi di tutela della fauna» rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Infatti, secondo il ricorrente, la legge regionale censurata avrebbe disatteso il parere sfavorevole dell’ISPRA (espresso con la citata nota n. 28164 del 2010) senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per cui la soluzione alternativa della riproduzione in cattività prospettata dal suddetto Istituto non potesse essere soddisfacente.


8. – Il ricorrente formula altresì istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti per accordare la tutela in via d’urgenza ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953.


9. – Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.


9.1. – In primo luogo, la resistente osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la possibilità di derogare al regime limitativo della caccia prevista dall’art. 9 della direttiva n. 147/2009/CE risulterebbe ammissibile al ricorrere di tre condizioni: innanzitutto, che non risulti percorribile un’altra soluzione soddisfacente; in secondo luogo, che sussista uno dei motivi tassativamente elencati dal citato art. 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c); in terzo luogo, che la deroga sia adottata con le prescritte formalità indicate al paragrafo 2 del medesimo articolo.


Quanto al primo requisito, prosegue la Regione Toscana, il preambolo della legge regionale n. 50 del 2010 – a differenza di quanto effettuato con la legge regionale 17 settembre 2009, n. 53, recante «Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)» – espliciterebbe dettagliatamente le ragioni della insussistenza di «altre soluzioni soddisfacenti», fra cui quella indicata dall’ISPRA concernente l’allevamento delle specie da richiamo in cattività, fornendo elementi «oggettivamente verificabili» che giustificherebbero il ricorso alla deroga.


In particolare la difesa regionale osserva che la legge regionale impugnata prevede che «la disponibilità degli uccelli da utilizzare come richiami vivi, risulta essere ancora insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi», e che – nonostante (dal 1998 ad oggi) il numero degli impianti di cattura sia in continua diminuzione così come «il numero degli uccelli catturabili» –non «esiste al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle richieste pervenute, se non quella del metodo delle catture» regolate dalla nota dell’ISPRA del 15 aprile 1998 n. 2539/T-A62, «mediante la quale vengono dettate fra l’altro le norme generali per l’attivazione e la gestione degli impianti di cattura di uccelli a fini di richiamo».

Alla luce di tali specificazioni, ad avviso della resistente, la Regione avrebbe evidenziato gli «elementi oggettivamente» verificabili che giustificherebbero il ricorso alla deroga.


9.2. – Quanto alla seconda condizione dettata dalla normativa comunitaria, la Regione sottolinea che l’attività di cattura dei richiami vivi è stata qualificata, in sede di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, quale specifica fattispecie di deroga riconducibile alla lettera c) dell’art. 9 della citata direttiva e ciò in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Alla luce di tale considerazione, dunque, risulterebbe integrata anche la seconda condizione prevista dall’art. 9 della direttiva 147/2009/CE.


9.3. – Quanto al terzo requisito, concernente il rispetto delle prescrizioni formali previste dal paragrafo 2 dell’art. 9 delle ricordata direttiva 147/2009/CE, la Regione evidenzia che l’art. 2 della legge regionale n. 50 del 2010 conterrebbe tutti gli elementi ivi prescritti, posto che esso menzionerebbe sia le specie che formano oggetto della deroga sia le autorità abilitate alla gestione degli impianti di cattura, mentre i controlli e la vigilanza sulle attività di cattura risulterebbero disciplinati dal successivo art. 3 della medesima legge regionale n. 50 del 2010.

Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso dovrebbe essere respinto.


9.4. – Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la resistente osserva che, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia della caccia rientra tra le competenze rimesse alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., pur riconoscendo che essa incontra i limiti derivanti, oltre che dall’ordinamento comunitario, anche dai principi stabiliti dalla normativa statale in base all’art.117, secondo comma, lettera s), Cost.


Ciò premesso, secondo la Regione, l’art. 4 della legge n. 157 del 1992 prevedrebbe, in relazione all’attività di cattura, la necessità di acquisire il parere dal competente Istituto (ISPRA), ma non anche che la potestà legislativa regionale risulti vincolata da esso.


Conseguentemente, la disposizione impugnata risulterebbe pienamente legittima, posto che il parere dell’ISPRA sarebbe stato richiesto, così come prescritto, e motivatamente disatteso «ritenendo del tutto insufficiente il ricorso agli allevamenti, così come illustrato al punto 1, e comunque ritenendo soddisfatti tutti i requisiti prescritti dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE».


9.5. – Con riferimento, infine, all’istanza di sospensiva formulata dal ricorrente, la Regione Toscana contesta che ne ricorrano i presupposti.


10. – In prossimità della udienza pubblica la sola difesa della Regione Lombardia ha depositato una breve memoria illustrativa in cui, insistendo sulle conclusioni già rassegnate, segnala, quanto alla pretesa violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., che, discutendosi della violazione di un parametro interposto costituito da una disposizione comunitaria, sarebbe necessario sollevare la pregiudiziale interpretativa di questa di fronte ai competenti organi di giustizia dell’Unione europea.

Considerato in diritto

1. – Con distinti ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’intera legge (peraltro consistente in due soli articoli ed un allegato) della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)», e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)».


1.1. – Il ricorrente dubita sotto due profili della legittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate. In particolare, quanto al primo profilo, poiché esse sarebbero state adottate in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta senza alcuna modificazione sostanziale nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Quanto al secondo, poiché le disposizioni censurate, le quali disciplinano entrambe la cattura di uccelli da utilizzare quali richiami vivi nell’esercizio della attività venatoria, sarebbero state adottate in mancanza del parere favorevole reso dal competente Istituto superiore per la fauna selvatica (ISPRA), come, invece, prescriverebbe l’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).


2. – Preliminarmente, tenuto conto delle evidenti ragioni di connessione fra i ricorsi, i due giudizi debbono essere riuniti, così da essere definiti con un’unica decisione.


3. – Con riguardo alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la questione è fondata.


3.1. – Questa Corte, infatti, già con la recente sentenza n. 266 del 2010, è stata chiamata a scrutinare delle disposizioni normative adottate dalla Regione Lombardia e dalla Regione Toscana aventi ad oggetto la disciplina della cattura dei richiami vivi. In quella occasione è stato precisato che l’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) prevede che gli Stati membri, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», possano derogare alle misure di protezione poste dalla medesima direttiva per il conseguimento di una serie di interessi generali tassativamente indicati fra i quali, per quanto riguarda il presente giudizio, quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità».

Il carattere eccezionale del potere in questione è stato peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare, con riferimento alla previsione, peraltro avente lo stesso tenore di quella ora richiamata, contenuta nell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE: Corte di giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94), secondo la quale l’autorizzazione degli Stati membri a derogare al divieto generale di cacciare le specie protette è subordinata alla adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall’art. 9, paragrafi 1 e 2.


Detti requisiti, infatti, perseguono il duplice scopo di limitare le deroghe allo stretto necessario e di permettere la vigilanza degli organi comunitari a ciò preposti.

In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 9 della citata direttiva prevede che le deroghe debbano menzionare:
a) le specie che formano oggetto delle medesime;
b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e) i controlli che saranno effettuati.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il rispetto del vincolo comunitario derivante dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi art. 9 della direttiva 2009/147/CE) impone l’osservanza dell’obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in concreto utilizzato per l’introduzione della deroga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva.


Chiarito quanto sopra, rileva questa Corte che, per ciò che concerne la legge regionale della Lombardia n. 16 del 2010, la quale riproduce in termini sostanzialmente testuali il contenuto della legge regionale n. 19 del 2009, valgono le medesime considerazioni già svolte riguardo a quest’ultima nella citata sentenza n. 266 del 2010; cioè che in essa vi è la completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva.


Quanto all’art. 2 della legge regionale della Toscana n. 50 del 2010, anche se è dato riscontrare nel suo preambolo, rispetto a quanto contenuto in quello della legge regionale n. 53 del 2009, lo sviluppo di qualche ulteriore linea argomentativa, va tuttavia evidenziato che, non diversamente che per il passato, è fondata su di una mera petizione di principio la affermazione secondo la quale «Non esiste al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle richieste pervenute se non quella del metodo delle catture» (punto 11 del preambolo della legge regionale n. 50 del 2010), non essendo affatto chiarito perché una campagna di allevamento in cattività, tempestivamente promossa e realizzata, non sia idonea a fornire il fabbisogno necessario di richiami vivi, in tal modo costituendo, secondo le prescrizioni rese in sede consultiva dall’ISPRA, «una valida alternativa alla cattura» dei medesimi.

L’affermazione della illegittimità costituzionale delle norme censurate per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. assorbe l’ulteriore profilo di censura sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Parimenti assorbita viene ad essere la questione della sospensione dell’efficacia delle disposizioni legislative impugnate posta nei ricorsi (sentenze n. 326 e n. 10 del 2010).

per questi motivi

 LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,


dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)»;


dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale della Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)».



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.