Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se decidi di continuare la navigazione, consideriamo che accetti il loro uso. Per ulteriori informazioni riguardanti anche la modalità di modifica delle impostazioni dei cookie, leggi la nostra Informativa sulla privacy

Animaliamoli

2015 schede

2015 rassegna

2015 denunciare

Dona il tuo 5x1000 a Feder F.I.D.A. Onlus
Stampa

TAR Puglia: per canile "Giardini di Pluto" stop ingresso cani: invece di 200, sono 900!

Sentenza del TAR Puglia(Sentenza n. 01574/2013 del TAR - Tribunale Amministrativo Regionale Puglia. Lecce, 3° Sez., del 9 luglio 2013).

L'associazione Nuova Lara aveva chiesto al comune di Carovigno di impedire l'entrata di ulteriori cani nel canile "Giardini di Pluto", famoso per essere uno di quei posti oscuri sovraffollati di randagi in modo disumano (in data 28.11.2012, nel canile risultavano circa 900 animali contro i 200 teoricamente ospitabili). Il comune si era rifiutato di intervenire contro il canile, ma il successivo ricorso dell'Associazione Nuova Lara è stato accolto dal TAR Puglia. La sentenza è chiara: il numero massimo per canile, stabilito dal legislatore pugliese, è di 200 cani e non certo 900!)

SENTENZA

sul ricorso (omissis) proposto da: 
Associazione Nuova Lara, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Pezzuto (omissis)
contro
Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Gentile
(omissis)

FATTO e DIRITTO

La ditta “Giardini di Pluto” gestisce un canile nell’agro di Carovigno presso il quale il Comune di Carovigno, insieme ad altri comuni della zona, ricovera i cani randagi rinvenuti e accalappiati sul territorio.
L’associazione Nuova Lara, riscontrando una condizione di sovraffollamento nel citato canile (omissis) ha chiesto al Comune (omissis) far rispettare il limite massimo di duecento animali disposto dalla LR Puglia 26/2006.
(omissis)
il responsabile comunale del Servizio sviluppo del territorio non ha ritenuto che il superamento della capienza massima fissata ex lege comportasse la necessità di un intervento amministrativo e di conseguenza ha declinato l’esercizio del potere in questione.
Avverso tale determinazione l’associazione Nuova Lara articola le seguenti ragioni di doglianza:
(omissis)
Si è costituita la controinteressata impresa Giardini di Pluto, nella persona della titolare Isabella Rainoldi, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Si è costituito il Comune intimato, che con comparsa puramente formale ha richiesto la reiezione del ricorso.
(omissis)
Nel merito il ricorso è fondato.
(omissis)
Al riguardo si osserva che pacificamente la quantità di animali presenti nel canile della controinteressata eccede di larga misura il numero di duecento animali (dall’elenco depositato in data 28.11.2012 risultano circa 900 animali).
Nessun dubbio può poi sussistere sul fatto che sia stato fissato per legge un limite imperativo, salvo specifiche e circostanziate deroghe, al numero di cani ospitati e ricevibili presso ciascun canile.
L’art. 2 LR 26/2006 ai fini della tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo prevede testualmente che “i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani devono rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per la costruzione e il risanamento dei rifugi” e che ”il limite massimo di capienza dei rifugi e delle strutture a questi assimilate non può comunque superare le duecento unità di animali con esclusione di moduli contigui fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento”.
Il tenore della norma richiamata induce ad escludere che il limite di duecento cani per struttura sia indicativo o programmatico; tale limite è indicato chiaramente come “massimo” e “non può comunque” essere superato.
(omissis)
il legislatore pugliese ha voluto, sulla base di una valutazione tecnica compiuta a priori e legata a condizioni standard igienico-veterinarie di vivibilità, fissare un tetto massimo vincolante di duecento animali per struttura; tale giudizio è insindacabile da parte dell’Amministrazione, in quanto il rispetto del tetto massimo già predeterminato ex lege non può essere subordinato ad un giudizio contingente dell’ente vigilante sulle condizioni del rifugio; la sua osservanza deve essere comunque garantita in quanto strettamente legata alla tutela dell’interesse pubblico in campo veterinario e sanitario, interesse che è pregiudicato dal sovraffollamento delle strutture ricettive e dalle sue possibili conseguenze negative (rischio epidemico, problemi gestionali o minacce al benessere dell’animale stesso).

In conclusione il ricorso viene accolto e per l’effetto la nota impugnata viene annullata.
Con l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nuovamente conformandosi ai criteri esposti in motivazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto.