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ITALIA - Legge n. 189 del 20 luglio 2004 (modifiche al C. Penale per uccisione e maltrattamento di animali)

Repubblica italiana(La presente legge contiene "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate": essa apporta modifiche al Codice Penale, introducendo specifici articoli inerenti l'uccisione e il maltrattamento per crudeltà o senza necessità di un animale. Tratta dal sito ufficiale della Camera dei Deputati).

 

ART. 1. (Modifiche al codice penale)
Dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale è inserito il seguente TITOLO IX-BIS (DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI)

 

Art. 544-bis (Uccisione di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.

Art. 544-ter (Maltrattamento di animali)
Chiunque, percrudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a15.000 euro.La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animalisostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti cheprocurano un danno alla salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo commaderiva la morte dell'animale.

Art. 544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati)
- Salvo cheil fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per glianimali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e conla multa da 3.000 a. 15.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui alprimo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesseclandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero sene deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali)
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioninon autorizzate tra animali che possono metterne in pericolol'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni econ la multa da 50.000 a 160.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni oda persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzandovideoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene oimmagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasiforma dei combattimenti o delle competizioni.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando oaddestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per iltramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui alprimo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e conla multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche aiproprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimentie nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casidi concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse suicombattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punitocon la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a30.000 euro.

Art. 544-sexies (Confisca e pene accessorie)
1. Nel caso dicondanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti anorma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, èsempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga apersona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre annidell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento deglianimali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena surichiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predetteattività. In caso di recidiva è disposta l'interdizionedall'esercizio delle attività medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:"è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fattocostituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 727 - (Abbandono di animali)
Chiunque abbandona animalidomestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività èpunito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

ART. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Feliscatus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti odottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce deimedesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nelterritorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita conl'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzionedel materiale di cui al comma 1

ART. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle "disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale" sono inseriti i seguenti:

Art. 19-ter (Leggi speciali in materia di animali)
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater (Affidamento degli animali sequestrati oconfiscati)
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno".
Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4 (Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, alcomma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad unanno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 delcodice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis dellibro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

ART. 5 (Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmididattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologiacomportamentale degli animali e del loro rispetto, anche medianteprove pratiche.

ART. 6 (Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

ART. 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, leassociazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penaleperseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

ART. 8 (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniariepreviste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione delMinistero della salute e sono destinate alle associazioni o agli entidi cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento etransitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni dicoordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati icriteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendoconto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente oassociazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salutedefinisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

ART. 9 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.