Art. 1. - Costituzione e denominazione
É costituita l’organizzazione di volontariato denominata "Feder F.I.D.A. - ONLUS".
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.
Ai soli fini della comunicazione, l’organizzazione potrà utilizzare la dizione per esteso del suo acronimo e cioè: "Federazione Italiana Diritti Animali", seguita da "Onlus".
L’Organizzazione/Federazione agisce con esclusivo fine di utilità sociale e agisce nel rispetto della Legge 266/91 e dell’art.10 del D.lg. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazio- ne stessa.
Art.2 - Sede
La Federazione ha sede legale in Roma, Via Mafalda di Savoia, 1/b, Cap 00197.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione può trasferire la Sede legale purché all'interno dello stesso Comune.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative, sedi periferiche e/o uffici anche altrove sul territorio nazionale, nonché rappresentanze sia in Italia che all’estero.
Può essere eletta quale sede operativa della Federazione la sede dell’Associazione alla quale appartiene il Presidente pro tempore della Federazione.
Art. 3 - Durata
La Federazione ha durata illimitata. Essa non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.
In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato - con qualifica di Onlus - operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 4 - Scopo ed oggetto
La Federazione ha lo scopo di diffondere l’educazione sui diritti degli animali e di assistere la Associazioni federate nello svolgimento della propria attività finalizzata allo stesso scopo.
La Federazione ha, pertanto, per oggetto:
La Federazione potrà compiere, oltre alle attività essenziali sopra indicate ed al fine del conseguimento del suo scopo – comunque in misura non prevalente – tutte le attività connesse e/o accessorie a quelle descritte, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
La Federazione potrà ideare e registrare marchi per la sua individuazione ed a protezione delle iniziative e/o prodotti di sua creazione e vigilare sulla loro tutela.
Per lo svolgimento della propria attività la Federazione potrà compiere operazioni di tipo finanziario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apertura di conti correnti bancari, anche allo scoperto, conto correnti postali, ecc.
La Federazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essa impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 - Pubblicità e Promozione delle Attività
Nel quadro delle finalità di cui all’articolo precedente e nell’ambito del settore della tutela dell’ambiente e degli animali, la Federazione si potrà avvalere di ogni mezzo di comunicazione, pubblico o Privato, atto a spiegare promuovere o diffondere il proprio operato.
Art. 6 - Associazioni Federate
Possono far parte della Federazione – con la qualifica di soci - le organizzazioni (comitati, associazioni, ecc.) che perseguono le stesse finalità del presente Statuto e che accettano lo Statuto ed il Regolamento della Federazione.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile, delibera sull’ammissione alla Federazione delle Associazioni, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dall’istituzione interessata, che abbiano inoltrato domanda di adesione.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione e di quanto altro di competenza dell’Assemblea dei Soci.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
Il numero dei soci è illimitato.
Art. 7 - Diritti e Doveri delle Associazioni Federate.
Le Associazioni federate sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione.
Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il contributo iniziale viene fissato, dai soci fondatori, nell’Atto Costitutivo della Federazione.
Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è
restituibile in caso di recesso, di estinzione, o di perdita di qualità di aderente, deve essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della avvenuta ammissione alla Federazione.
I soci hanno il diritto :
I soci sono obbligati:
Art. 8 – Requisiti per l’Adesione
Le Associazioni che intendono aderire alla Federazione dovranno possedere i seguenti requisiti:
Art. 9 - Autonomia delle Associazioni Federate
Le Associazioni Federate sono autonome in termini organizzativi e patrimoniali e non rispondono di eventuali obbligazioni della Federazione.
Spettano alle Associazioni Federate:
Eventuali impegni assunti da e tra Associazioni non potranno in alcun modo coinvolgere la Federazione.
Tutte le iniziative e i programmi multiregionali, nazionali e internazionali sono adottati dalla Federazione che ne cura direttamente lo svolgimento e l’attuazione, avvalendosi delle Associazioni federate interessate.
Art. 10 - Recesso, Esclusione della Associazione Federata
La qualità di Associazione Federata si perde per recesso o per esclusione.
L’Associazione aderente può sempre recedere dalla Federazione dandone comunicazione scritta al Presidente.
L’esclusione dalla Federazione può avvenire quando l’Associazione aderente non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, al pagamento dei contributi ed alle deliberazioni della Federazione.
I provvedimenti in merito devono essere assunti o ratificati dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il recesso o l’esclusione comportano automaticamente l’uscita dei rappresentanti dell’Associazione da tutti gli organi della Federazione sia nazionali che internazionali.
L’Associazione receduta o esclusa dalla Federazione non ha diritto di avere rimborsate le somme a qualunque titolo versate e non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
Art. 11 - Soci simpatizzanti e sostenitori
Possono far parte della Federazione, a livello personale, tutti coloro che condividono le finalità della Federazione stessa e, pur non appartenendo ad alcuna Associazione, intendono partecipare – in modo propositivo e collaborativo – alle attività statutarie.
Il contributo a carico dei Soci simpatizzanti e sostenitori non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il contributo iniziale viene fissato, dai soci fondatori, nell’Atto Costitutivo della Federazione.
Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è
restituibile in caso di recesso, di estinzione, o di perdita di qualità di Socio, deve essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della avvenuta ammissione alla Federazione.
I Soci simpatizzanti e sostenitori hanno il diritto :
I soci simpatizzanti e sostenitori sono obbligati:
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile, delibera sull’ammissione alla Federazione del Socio simpatizzante e sostenitore, che abbia inoltrato domanda di adesione.
La qualità di Socio simpatizzante e sostenitore si perde per recesso, o per esclusione.
Il Socio simpatizzante e sostenitore può sempre recedere dalla Federazione dandone comunicazione scritta al Presidente.
L’esclusione dalla Federazione può avvenire quando il Socio simpatizzante e sostenitore non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, al pagamento dei contributi ed alle deliberazioni della Federazione.
I provvedimenti in merito devono essere assunti o ratificati dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il recesso, o l’esclusione comportano automaticamente l’uscita del Socio simpatizzante e sostenitore da tutti gli organi della Federazione sia nazionali che internazionali.
Il Socio simpatizzante e sostenitore receduto o escluso dalla Federazione non ha diritto di avere rimborsate le somme a qualunque titolo versate e non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
Art. 12 - Organi
Sono organi della Federazione:
Art. 13 - L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da:
Art. 14 - I Delegati delle Associazioni Federate
I Delegati durano in carica 3 anni.
Ciascun delegato è nominato dalla Associazione che rappresenta e può essere surrogato secondo quanto previsto nel regolamento predisposto dall’ Assemblea.
Art. 15 - Modalità di convocazione dell’Assemblea
Le riunioni ordinarie dell’Assemblea sono di norma convocate dal Presidente presso la sede sociale, o altrove, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, o e-mail, da inviarsi ai Soci ed ai vari Delegati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, nel loro domicilio ovvero nel domicilio delle loro Associazioni.
L’avviso di convocazione delle riunioni dell’Assemblea deve contenere, oltre l’ordine del giorno, l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza per la prima e per la seconda convocazione.
L’Assemblea può essere anche convocata dalla maggioranza dei soci ed associati in carica.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l’anno: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.
Art. 16 - Costituzione dell’Assemblea
In sede ordinaria, l’Assemblea è validamente costituta, in prima convocazione, se presenti almeno la metà più uno dei soci ed associati.
In seconda convocazione, l’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% dei soci ed associati.
La seconda convocazione potrà aver luogo in altro giorno fissato nell’avviso di convocazione.
In sede straordinaria, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ed associati.
In seconda convocazione, l’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% dei soci ed associati.
Art. 17 - Riunioni dell’Assemblea
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.
In caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea eleggerà il Presidente della riunione.
Spetta al Presidente constatare la regolare convocazione, la validità della riunione ed il diritto di partecipazione alla votazione.
Art. 18 - Deliberazioni
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da apposito libro dei verbali delle adunanze e delle decisioni dell’Assemblea tenuto a cura del Presidente e redatto con l’ausilio del Segretario Generale.
I verbali devono essere firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario Generale verbalizzante. Copia del
verbale dovrà essere trasmessa in tempi brevi a tutte le Associazioni federate.
Art. 19 - Competenze dell’Assemblea dei Soci
All’Assemblea spettano le seguenti competenze:
- in sede ordinaria
- in sede straordinaria:
Art. 20 - Attribuzione delle Cariche Sociali
Il Consiglio Direttivo provvederà all’attribuzione delle cariche sociali (effettuata con votazioni separate).
A parità di voti risulta eletto il più anziano d’età.
Tutte le elezioni di carica o di rappresentanza sono a scrutinio segreto.
Le cariche sono gratuite.
Art. 21 - Presidente e Vice Presidente - durata e compiti
Il Presidente rappresenta, ad ogni effetto di legge, la Federazione e ne ha la firma.
Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché transazioni, conciliazioni e compromessi, in sede di ordinaria amministrazione.
Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente pertanto potrà:
Art. 22 - Composizione e durata del Consiglio Direttivo
La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da tre o cinque membri, eletti dall’Assemblea tra i suoi componenti, con indicazione del Presidente e del Vice Presidente.
I membri del primo Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente vengono indicati dai Soci fondatori nell’Atto Costitutivo.
Il Consiglio Direttivo nominerà un Segretario Generale, scegliendolo anche tra persone diverse dai propri componenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Art. 23 - Riunioni
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
In caso di assenza di entrambi, i componenti presenti eleggeranno il Presidente della seduta.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Presidente.
I verbali devono essere firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario Generale.
Art. 24 - Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
Art. 25 - Il Segretario Generale
Il Segretario Generale ha il compito di:
Egli potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, della collaborazione di altri membri della Federazione.
Art. 26 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione amministrativa del Comitato provvedendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla tenuta delle scritture contabili, alla tenuta ed all’aggiornamento dei registri, al pagamento delle spese ed alla riscossione delle entrate, ad aggiornare periodicamente il Presidente ed il Consiglio Direttivo sulla situazione economica della Federazione, alla compilazione di bozze di Bilancio, sia preventivo che consuntivo.
La carica di Tesoriere può essere conferita a persona fisica o giuridica anche esterna alla Federazione, specializzata nel settore contabile.
Tale carica è compatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto, ad eccezione di quella di componente il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea, anche tra i Membri della Federazione.
Esso dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Spetta al Collegio dei Revisori il controllo sui Libri Sociali, sulla tenuta della contabilità e sui Libri contabili.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e di tutti gli accertamenti eseguiti, deve redigersi processo verbale che, firmato dai Revisori presenti, dovrà essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti tenuto a cura del Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti effettuerà, al termine di ciascun trimestre solare, una ispezione e controllo, di cui darà conto, per iscritto, al Consiglio Direttivo.
Di ogni ispezione e controllo verrà data notizia anche nella relazione annuale predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti quale allegato al Bilancio.
Il collegio elegge fra i suoi membri il Presidente.
Qualora i proventi del Comitato superino per due anni consecutivi l’importo previsto dalle vigenti leggi – rivalutato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della Legge 16 dicembre 1991, n.398 – il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare l’ampliamento del numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti da tre a cinque, con l’inserimento di due professionisti iscritti nell’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
Art. 28 - Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio della Federazione è costituito
La Federazione può inoltre accettare prestiti bancari e finanziamenti da banche e/o società, nonché da Membri della Federazione stessa e/o da terzi.
Alle spese occorrenti per il funzionamento della Federazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei Membri, con eventuali contributi supplementari richiesti ai Membri e con i proventi delle attività svolte.
Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto per il Presidente di un Collegio Sindacale di Società per Azioni, così come fissato dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 29 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’Assemblea deve essere convocata per l’approvazione del Bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.
Gli utili e gli avanzi di gestione non sono mai distribuiti tra i membri, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Art. 30 - Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre, per l’approvazione, all’Assemblea.
Art. 31 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento volontario della Federazione è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Federazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal Bilancio di Liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad enti e/o organismi con qualifica di ONLUS o destinati a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 32 - Osservanza dello Statuto
Il presente Statuto è vincolante per tutti i Membri, i quali – sin dall’atto dell’iscrizione e della conseguente acquisizione della qualifica di Associato, Socio e, comunque, di Membro – si obbligano alla sua osservanza.
Art. 33 - Clausola compromissoria
I Membri sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Membri e tra Federazione e Membri che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.
Il Collegio Arbitrale, che deciderà quale amichevole compositore in via irrituale e la cui decisione si dovrà intendere vincolante per le parti, sarà composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte ed il terzo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio – nominato di comune accordo dai due arbitri designati. In caso di assenza di accordo, il terzo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
L'arbitrato si terrà in Roma nel luogo scelto dal Presidente del Collegio.
Art. 34 - Normativa applicabile
Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa riferimento agli articoli dei Codici Civile e di Procedura Civile in tema specifico ed alla normativa vigente in materia di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).