(La versione qui inserita presenta già le modifiche e integrazioni attuate dalla successiva LP 29 agosto 2000, n. 13).
Articolo 1 Finalità
1. La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la protezione degli animali e condanna la tortura, lesevizie e l`abbandono degli stessi, al fine di favorire un corretto comportamento degli uomini nei confrontidegli animali, nonché di tutelare la salute pubblica e l`ambiente.
2. La disciplina contenuta nella presente legge non riguarda gli animali selvatici, la cui tutela è disciplinata dalla L. P. 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche e dalla L. P. 9 giugno 1978, n. 28 e successive modifiche.