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TAR Sardegna - illegittimo divieto assoluto accesso cani in giardini pubblici

sardegna(Sentenza del TAR - Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari, 1° Sez., n. 1080 del 30 novembre 2012. Tratto dal sito ufficiale).

E' illegittima l'ordinanza contingible e urgente del Sindaco che, per motivi di tutela igienico-sanitaria e per prevenire pericoli per la pubblica incolumità, ha stabilito il divieto assoluto di introdurre cani nelle aree verdi attrezzate del Comune.

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 736 del 201 2, proposto da: (Omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis), con domicilio eletto presso (Omissis) in Cagliari, piazza (Omissis); contro (Omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis), con domicilio eletto in Cagliari, viale (Omissis);
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 6 del 6.8.2012, emessa dal (Omissis), nella parte in cui vieta l'accesso nelle aree verdi attrezzate comunali, individuate da apposita segnal etica e nello specifico, il (Omissis) ed ex (Omissis) (anfiteatro comunale (Omissis)), Piazza (Omissis);
- e di tutti gli atti consequenziali e prodromici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del (Omiss is);
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 14 no vembre 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l'avv ocato (Omissis) su delega per il ricorrente e l'avvocato (Omissis) per l'Amministrazione;
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del c odice del processo amministrativo; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il (Omissis), con ordinanza adottata ai sensi dell' art. 50 comma 5 del d.lgs. 267 del 2000 ha, tra l'a ltro, imposto ai proprietari di cani o di altri animali e d alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compre si giardini e parchi: il divieto di accesso nelle seguenti aree verdi attrezzate comunali individuate da apposita segnaletica: il (Omissis) ed ex (Omissis) (anfiteatro comunale (Omi ssis)), Piazza (Omissis).
Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
1) eccesso di potere, carente istruttoria;
2) eccesso di potere per irragionevolezza e contrad dittorietà del provvedimento con le finalità dichia rate.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conse guente annullamento del provvedimento nella parte oggetto di gravame previa concessione di misura cau telare. Si costituiva il (Omissis) contestando puntualmente le argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 14.11.2012, previo avv iso alle parti, il ricorso passava in decisione con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il responsabile del servizio richiama nel provvedimento impugnato, e dichiara di far uso del relativo potere, l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000 che recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o allere gioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territo riali regionali".
E' noto che il potere di emanare ordinanze di cui all'art. 50, comma 5 d.lgs. 267/2000, peraltro riservato al Sindaco, permette anche l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari.
Tuttavia il potere ivi previsto presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, e, dall'altro, una situazione eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento.

L 'ordinanza non può, pertanto, essere utilizzata per soddisfare esigenze che siano invece prevedibili ed ordinarie. In particolare il Sindaco (non il responsabile del servizio) può ricorrere al detto strumento al fine di fronteggiare un'emergenza con rimedi eccezionali in attesa dell'espletamento delle ordinarie misure previste dall'ordinamento per il corretto esercizio dell'azione amministrativa, ma comunque si presuppone sempre la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a una situazione di natura eccezionale ed imprevedi bile.
Nel caso all'esame del collegio, l'impugnata ordina nza sconta tutti i vizi dedotti dalla difesa del ri corrente.
In particolare non è rinvenibile dagli atti di caus a alcuna delle situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità che porti a far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità.
Non è dato in alcun modo di comprendere quale sia "il notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, disabili ed anziani" che si legge nella premessa de ll'ordinanza impugnata.
Vale invece la contraria considerazione e cioè che il (Omissis), come si legge nella stessa ordinanza impugnata, è dotato di un regolamento comunale per la fruizione del (Omissis) e aree verdi comunali e cioè di uno strumento ordinario volto a disciplinare fattispecie quali quelle all'esame del collegio, strumento che, previo l'espletamento delle dovute procedure può anche essere modificato ed adattato alle esigenze del caso di specie.
Dall'esame degli atti di causa non è dato rinvenire alcuna idonea istruttoria volta a suffragare la decisione di adottare un'ordinanza quale quella impugnata.

Peraltro, se il rischio per la cittadinanza, come e sposto nella premessa dell'ordinanza, è relativo al la mancata raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei proprietari, esso si risolve con mezzi ordinari e cioè mediante l'irrogazione di sanzioni a carico dei tra sgressori e non vietando indiscriminatamente l'ingresso dei cani nelle aree verdi.

Quanto al divieto di introdurre animali sprovvisti di guinzaglio nelle aree verdi, esso è già previsto nella delibera C.C. n. 13 del 20 luglio 2007.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto con l'annullamento dell'ordinanza n. 6 del 6.8.201 2 limitatamente alla statuizione impugnata che vieta "l'accesso ai proprietari dei cani nelle seguenti aree verdi attrezzate comunali individuate da apposita segnaletica: il (Omissis) ed ex (Omissis), Piazza (Omissis ) (anfiteatro comunale (Omissis)), Piazza (Omissis), cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche".
La natura della controversia e la complessiva considerazione della vicenda all'origine della stessa induce a ritenere sussistenti giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di quanto esposto in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012